Nuove indicazioni fornite con la Circolare del Ministero del Lavoro (nota 5824/2022) sui valori reddituali di riferimento ai fini dell’esonero dall’obbligo di seguire percorsi di occupazione per chi percepisce il Reddito di Cittadinanza, in recepimento della Riforma IRPEF che ha innalzato la soglia della no tax area, ai quali fa riferimento la disciplina RdC ai fini degli obblighi di adesione a percorsi di ricollocazione.
In particolare, sale a 8.174 euro (dai precedenti 8.145 euro) il tetto di reddito da lavoro dipendente (compreso quello intermittente) o parasubordinato compatibile con lo status di disoccupazione nel 2022, mentre nel caso del lavoro autonomo (compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e di prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto, senza partita IVA) il limite è pari a 5.500 euro (dai precedenti 4.800 euro).
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Per applicare tale esonero dai percorsi di ricollocazione, il tempo impiegato nell’attività lavorativa deve essere superiore alle 20 ore settimanali e il tempo di lavoro, addizionato a quello impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, superiore alle 25 ore settimanali.
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In conseguenza dell’aggiornamento delle soglie massimo di reddito entro le quali non si perde lo status di disoccupato e si mantiene quindi il diritto all’esonero dalla DID e dai percorsi, il Ministero ha pubblicato la modulistica aggiornata di presentare domanda, tenendo conto delle nuove soglie. In particolare, si tratta dei modelli per:
- autocertificazione della situazione che dà diritto esonero, che comprende anche la casistica del lavoro dipendente o autonomo con i tetti sopra riportati;
- comunicazione della cessazione della situazione di esonero,
- attestazione di esonero dagli obblighi.