Sono in vigore le nuove regole sui pignoramenti previste dalla riforma del processo civile. Dallo scorso 22 giugno, il creditore deve effettuare un nuovo adempimento nel caso di pignoramento presso terzi, notificando l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con l’indicazione degli estremi della procedura.
La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione, determina l’inefficacia del pignoramento.
Notifica e iscrizione a ruolo
La nuova procedura è contenuta nel comma 32 della legge 206/2021, che va a modificare l’articolo 543 del codice di procedura civile. Se la notifica non viene effettuata in base alle nuove regole previste, il pignoramento è inefficace.
La notifica può essere effettuata anche usando gli indirizzi PEC del debitore e del terzo, se presenti in pubblici elenchi. La prova della notifica, in questo caso, si effettua allegando nota di deposito e le ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg.
Questo atto va effettuato entro l’udienza di comparizione, notificando al debitore e al terzo, presso cui avviene il pignoramento, l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e depositando l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.
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Se il pignoramento viene eseguito nei confronti di più soggetti terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, dove la notifica dell’avviso non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento».