L’ABI ha diramato una Circolare con chiarimenti in materia di Superbonus e acquisto crediti da parte delle banche, alla luce dal vademecum appena pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.
Superbonus, cessione crediti e illeciti
Di norma, riguardo alle responsabilità sui crediti acquistati, fornitori e cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo irregolare o in misura maggiore del bonus fiscale in capo al cedente, salvo che non ci sia concorso nella violazione e, in caso di frodi sui bonus edilizi, il recupero delle somme per crediti inesistenti ricade sul cedente. Tuttavia, con la nuova Circolare 23/E, emerge come la responsabilità possa essere attribuita anche in senso meno netto, andando ad essere individuata in base alla singola istruttoria.
Diligenza e responsabilità in solido
Secondo il Fisco, scatta il concorso nella violazione, anche solo se il cessionario non abbia fatto ricorso alla specifica diligenza richiesta (verifiche sulla documentazione e sui cedenti), che avrebbe fatto emergere gli elementi di irregolarità. La verifica sulla responsabilità del singolo acquirente (banche comprese) deve quindi essere condotta caso per caso.
soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale.
Il riferimento è ai crediti d’imposta che poi diventano oggetto di sequestro e alla legge antiriciclaggio, che impone verifiche e segnalazioni: ciascun cessionario deve quindi sempre assicurarsi di aver operato diligenza preventiva all’atto dell’acquisto del credito.
=> Calcolo valore del credito ceduto
Come effettuare i controlli
L’ABI ritiene queste indicazioni come delle vere e proprie linee guida per le banche in merito alle operazioni relative al Superbonus. E poco conta se il giro di vite sui controlli preventivi – da parte degli istituti di credito prima di accettare in piattaforma un credito ceduto da un fornitore o da un cliente diretto – rallenterà nuovamente le pratiche e impantanerà di nuovo il mercato dei crediti edilizi. I controlli ulteriori devono attivarsi in caso di:
- documentazione assente o contraddittoria;
- redditi del committente troppo bassi in relazione ai lavori dichiarati come eseguiti;
- sproporzione tra ammontare dei crediti ceduti e valore dell’unità immobiliare;
- incoerenza tra valore del credito ceduto e profilo finanziario e patrimoniale del cedente (diverso dal beneficiario della detrazione);
- anomalie nelle condizioni economiche in sede di cessione crediti;
- mancata effettuazione dei lavori.
La mancanza di “una qualificata ed elevata diligenza professionale” in fase di controllo preventivo può far scattare la responsabilità fiscale in solido in caso di illeciti.
Per approfondimenti, si consulti la Circolare ABI con tutte le indicazioni del caso.