Fra i requisiti del Bonus 200 euro ai dipendenti (Articolo 31 DL 50/2022) c’è quello di aver beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% Legge 234/21 in busta paga a certe condizioni: per molti lavoratori è un elemento sconosciuto e per i datori di lavoro può divenire un fattore di difficoltà interpretativa.
Si tratta di un’agevolazione che spetta a tutti i lavoratori dipendenti con un’imponibile previdenziale massimo di 2.692 euro al mese rapportato a 13 mensilità, che corrisponde ad una RAL non superiore a 35mila euro annui. Vediamo dunque con precisione cosa è l’esonero contributivo e come si applica il requisito ai fini del bonus 200 euro ai dipendenti.
Esonero contributivo 0,8%: cosa significa
L’esonero contributivo 0,8% è previsto dal comma 121 della legge 234/2021 (la Manovra 2022), in correlazione alla Riforma IRPEF, e stabilisce «in via eccezionale, per i periodi di paga dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2022», per i rapporti di lavoro dipendente, esclusi quelli di lavoro domestico, un esonero previdenziale di 0,8 punti percentuali a condizione «che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2mila 692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima». Tradotto, si tratta di una retribuzione di 35mila euro lordi annui.
A chi si chiede se l’esonero 0,8% vada richiesto, rispondiamo subito che lo sgravio non si richiede perché è automatico, calcolato in busta paga dal datore di lavoro e valido per il solo 2022.
Dove si trova l’esonero 0,8% in busta paga?
Per capire se si rientra nella platea dei beneficiari, basta controllare la busta paga: la voce è indicata nel dettaglio della variabili del mese e può essere indicata, ad esempio, con il codice Z00312, indicato come Esonero IVS L.234/2021.
Bonus 200 euro con esonero 0,8%
Il diritto al bonus di 200 erogato in busta paga a luglio dal proprio datore di lavoro euro non è condizionato solo a questo requisito di reddito ma anche al fatto che il beneficio sopra esposto spetti al lavoratore per almeno una mensilità. Significa che è necessario essere stati dipendenti con busta paga, nella quale si risultava beneficiari del bonus – e quindi si rientrava nella soglia di reddito richiesta – per almeno un mese a partire da gennaio al 23 giugno 2022 (su nuova indicazione INPS, sentito il Ministero, fornita con Circolare 73/22 del 24 giugno).
Esclusi dall’esonero e dal bonus
Questo vincolo esclude dal bonus 200 coloro che, pur avendo al momento il requisito per l’esonero, non lo sono stati per almeno una mensilità nel periodo sopra indicato (perché non risultavano assunti, neanche presso un diverso datore di lavoro).
Esonero 0,8% e bonus 200 euro per neo-assunti
Un lavoratore che ha cambiato azienda ha diritto comunque al bonus 200 euro, versato dall’attuale datore di lavoro, purché lo stesso lavoratore sia risultato “dipendente” per almeno un mese nel periodo indicato e con un reddito compreso nei 2.692 euro lordi mensili, che danno diritto allo sgravio dello 0,80%. Ed in questo caso lo deve dichiarare al nuovo datore di lavoro, nel caso in cui sia stato assunto dopo.
Esempio: un lavoratore che è stato assunto, per la prima volta il 27 giugno 2022 e nei mesi precedenti invece faceva un’altra tipologia di lavoro (non dipendente), non avrà diritto al bonus. Perché non possiede il requisito relativo all’utilizzo dello sgravio dello 0,80″ per almeno una mensilità nel periodo richiesto.
Esonero contributivo in ritardo e bonus 200 euro
C’è un altro elemento che potrebbe generare confusione: il testo della legge indica che per il diritto al bonus i lavoratori debbano aver beneficiato dell’esonero contributivo per almeno una mensilità del primo quadrimestre. Il dubbio può sorgere in relazione al termine “abbiano beneficiato”, che potrebbe escludere tutti i lavoratori per i quali l’agevolazione è stata applicata in ritardo (le istruzioni INPS per applicare l’agevolazione contributiva sono arrivate il 22 marzo e molti datori di lavoro l’hanno pagata in ritardo per il necessario adeguamento dei software). Secondo i Consulenti del Lavoro:
si ritiene che per il diritto all’indennità sia sufficiente l’acquisizione del diritto e quindi che il lavoratore abbia i requisiti previsti dal citato articolo 1, comma 121, legge n. 234/2021 per almeno una mensilità […] a prescindere dunque che l’esposizione dell’esonero contributivo sia effettivamente avvenuta ab origine in una delle denunce contributive mensili del periodo interessato.
Del resto, questa interpretazione rispetta il dettato normativo, che non prevede il pagamento entro il periodo indicato ma la sola fruizione del contributo in relazione ad almeno una mensilità.
I provvedimenti di prassi INPS non prevedono ulteriori vincoli in questo senso ed anzi esplicitano che la misura agevolativa dello 0,8% trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2mila 692 euro.