Tratto dallo speciale:

Prelievo alle imprese contro il caro energia: FAQ e calcolo importi

di Barbara Weisz

22 Giugno 2022 09:00

logo PMI+ logo PMI+
Tassazione extra gettito imprese energia, contributo straordinario contro il caro bollette: codici Ateco, calcolo prelievo e regole di versamento con F24.

Quali sono le imprese del settore energia alle quali si applica il contributo straordinario una tantum per compensare il caro bollette, i casi di  esclusione e il metodo di calcolo della tassa sull’extra-gettito: tutti i chiarimenti sulla misura, contenuta nel Decreto Ucraina (articolo 37 dl 21/2022), sono forniti in forma di FAQ pubblicate sul portale dell’Agenzia delle Entrate, a seguito dei provvedimenti di prassi.

Vediamo una guida sintetica al contributo imposto ad alcune imprese contro il caro bollette.

Prelievo extra-profitti energia

Si tratta di un prelievo solidaristico straordinario che si applica nel 2022 per finanziare gli aiuti del Governo contro il caro bollette. Il contributo è pari al 25% dell’incremento di entrate (extra-gettito) avvenuto dal primo ottobre 2021 al 30 aprile 2022 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, se l’incremento è superiore a 5 milioni di euro.

Quali imprese sono tassate

La norma – Decreto Ucraina (articolo 37 dl 21/2022) – prevede che si applichi alle imprese del settore energia, così selezionate: produzione di energia elettrica, gas metano, estrazione di gas naturale, rivenditori di energia elettrica, gas metano e gas naturale, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, importazione e rivendita di energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi, anche da altri Stati dell’Unione europea.

Le FAQ forniscono il dettaglio dei codici Ateco:

  • 06.20.00: Estrazione di gas naturale,
  • 19.20.10: Raffinerie di petrolio,
  • 19.20.20: Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica),
  • 19.20.30: Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (Gpl) e loro imbottigliamento,
  • 19.20.90: Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati,
  • 35.11.00: Produzione di energia elettrica,
  • 35.14.00: Commercio di energia elettrica,
  • 35.21.00: Produzione di gas,
  • 35.23.00: Commercio di gas distribuito mediante condotte,
  • 46.71.00: Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento,
  • 47.30.00: Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.

Esclusioni

Non devono versare il contributo le imprese che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, gas, certificati ambientali e carburanti.

Regole per startup

Le imprese che si sono costituite dopo il 30 aprile 2021 non sono tenute a versare il contributo. Se però una startup è stata costituita nel corso del periodo ottobre 2020 – 30 aprile 2021 (quello su cui si effettua il confronto), il contributo è dovuto seppur confrontando dati omogenei. Esempio: azienda aperta nel gennaio 2021; il confronto riguarderà il periodo 1° gennaio 2021 – 30 aprile 2021 e il 1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022.

Contributo al 25%: come si determina la base imponibile

In base al dettato normativo, «la base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» fra i due periodi di riferimento sopra citati, prendendo come riferimento «il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell’IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

Il punto è che il periodo di riferimento (ottobre 2020 – aprile 2021 confrontato con ottobre 2021 – aprile 2022) può creare problemi ai soggetti passivi che determinano l’IVA su base trimestrale, in relazione all’aprile 2021 e all’aprile 2022 (che sono fuori dalla comunicazione LIPE del primo trimestre). In questo caso, le operazioni attive e passive dei due mesi di aprile concorrono alla formazione della base imponibile, sempre al netto dell’IVA, con riferimento alle medesime mensilità annotate nei corrispondenti registri.

Non si può scorporare dal calcolo l’accisa sui prodotti petroliferi.

Imponibile per imprese con diversa attività

Se un’impresa svolge sia attività per le quali è dovuto il contributo, sia altre attività escluse, e non può estrapolare i dati delle sole operazioni riferite ai codici ATECO soggetti al prelievo straordinario, la base imponibile è costituita dal complessivo importo delle operazioni attive e passive.

Come si versa il contributo solidaristico

Le istruzioni sono indicate dal provvedimento delle Entrate del 17 giugno, che prevede il versamento in due rate annuali:

  • entro il 30 giugno 2022 si paga il 40% del dovuto;
  • entro il 30 novembre 2022 si paga a saldo il restante 60%.

Il versamento va effettuato con modello F24, utilizzando i codici tributo previsti dalla Risoluzione delle Entrate 29/2022, che sono i seguenti:

  • 2710” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – ACCONTO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
  • 2711” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – SALDO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
  • 1939” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – INTERESSI – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
  • 8939” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – SANZIONE – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”.

Vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.