Il 30 giugno 2022 cesserà di avere effetti il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», ossia la norma UE che ha permesso all’Italia in questi anni di pandemia di concedere sgravi particolari, indennizzi, contributi a fondo perduto, bonus ed altre agevolazioni fiscali e contributive tutte con causale Covid.
Tutte queste misure, in termini di importi concedibili e fruibili dalle singole aziende beneficiarie, sono subordinate al Temporary Framework UE, giunto ormai al capolinea.
Di conseguenza, l’INPS richiama l’attenzione delle imprese beneficiarie degli sgravi art.3 DL 104/2020, art.12 DL 137/2020 e Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”: per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, le domande dovranno essere inoltrate all’INPS in tempo per rientrare nei termini della misura che li rende applicabili, ossia il Quadro temporaneo anti-Covid.
Si tratta dell’esonero contributivo INPS per i datori di lavoro che non hanno richiesto trattamenti di integrazione salariale concessi dalla legge di bilancio 2021. Per il 2022, lo ricordiamo, la riforma degli ammortizzatori sociali ha riscritto in chiave universalistica alcune delle regole relative alla fruizione della cassa integrazione, a regime dallo scorso gennaio.