Per i trasferimenti esteri il monitoraggio fiscale si estende alle operazioni a partire da 5mila euro ; scende dunque dai precedenti 15mila euro la soglia oltre la quale è obbligatoria la comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate.
Lo prevede l’articolo 16 del DL 73/2022 (Decreto Semplificazioni) sul monitoraggio fiscale relativo alle operazioni di trasferimento tramite intermediari bancari e finanziari e altri operatori.
Soglia controlli
In pratica, intermediari e operatori che intervengono (anche attraverso movimentazione di conti) nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici o associazioni equiparate.
Operazioni soggette a monitoraggio
Le operazioni di trasferimento in denaro soggette a comunicazioni sono quelle aventi come tramite di transazione assegni bancari, postali, circolari e assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire fondi, anche in valuta virtuale e anche per via telematica.
Applicazione e novità
Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.
Di contro, non si dovranno più comunicare le operazioni frazionate: dal nuovo testo di legge è infatti stato eliminato il riferimento a questo obbligo, adesso non più previsto.