Le pensioni estere sono prestazioni previdenziali corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero presso il quale è stato prestato il lavoro da parte di un soggetto residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali sono tassate in modo diverso. In generale tutte le pensioni devono comunque essere dichiarate in Italia, ma vi sono alcune eccezioni.
Vediamo di rispondere ad alcune domande tra le più frequenti su questo tema: quando le pensioni estere non devono essere dichiarate in Italia, quale tassazione è prevista per questi trattamenti previdenziali e le eventuali conseguenze della mancata dichiarazione.
Quali pensioni estere non vanno dichiarate in Italia?
Non devono essere dichiarate in Italia: le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) riscosse nel nostro Paese; le pensioni pubbliche fruite da cittadini con la sola nazionalità dello Stato erogatore; le pensioni estere di invalidità, erogate da organismi non residenti, aventi natura analoga alla rendita INAIL.
Quando è obbligatorio dichiarare le pensioni estere?
Devono essere sempre dichiarate le pensioni percepite da contribuenti residenti in Italia, prodotti in un Paese estero con il quale: non esiste Convenzione contro le doppie imposizioni; esiste Convenzione contro le doppie imposizioni la quale prevede che tali redditi vengano tassati sia in Italia che nello Stato estero; esiste Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale la pensione estera viene tassata solo in Italia.
Nei primi due casi, il contribuente ha diritto ad un abbattimento sull’imposta IRPEF pari all’ammontare dellòe imposte pagate all’estero a titolo definitivo (art. 165 del TUIR). Nel terzo caso, se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, non si ha diritto al credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero, che va chiesto all’autorità estera.
Come viene tassata la pensione estera in Italia?
Per capire come funziona la tassazione delle pensioni estere bisogna far riferimento alle Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, che comportano un diverso trattamento fiscale per le pensioni estere pubbliche o private: le pensioni estere pubbliche, quindi erogate da uno Stato estero o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale sono, generalmente, imponibili solo nello Stato da cui provengono; le pensioni estere private sono generalmente imponibili solo nel Paese di residenza del beneficiario.
Esempi: quali tasse su pensione svizzera e canadese?
Per sapere come viene tassata la pensione estera è necessario consultare le specifiche Convenzioni. Ad esempio, in Svizzera, Francia, Belgio, Germania, Argentina, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Venezuela le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana mentre le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
In Svizzera, le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione nazionale ai superstiti non devono essere dichiarate in Italia, ma vengono assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. In Canada sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera i 12.000 dollari canadesi o l’equivalente in euro, altrimenti sono tassabili sia in Italia sia in Canada, ma l’Italia concede un credito per l’imposta pagata in Canada. Le pensioni canadesi “di sicurezza sociale” sono tassabili esclusivamente in Canada.
Cosa succede se non si dichiara la pensione estera?
L’omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive avente oggetto redditi esteri è punita, secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 1 e 8 D.Lgs. n. 471/97) con una sanzione pecuniaria pari al 160-320% delle imposte dovute e non versate per il maggior reddito percepito.
A quanto ammonta la sanzione?
Per le violazioni per l’omessa dichiarazione, se riguardano redditi prodotti all’estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo rispetto a quelle previste in caso di redditi percepiti in Italia. Il minimo previsto è di circa 330 euro, se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 330 circa a euro 1.330 circa.
Se la dichiarazione omessa viene presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dall’80% al 160% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 260 circa. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 200 a euro 660 euro circa. In caso di accertamento con adesione si può contare su una riduzione ad 1/3 del minimo applicabile.
Le sanzioni applicabili, quando non sono dovute imposte, possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.