La Commissione Europea ha finalmente autorizzato gli incentivi alle imprese che assumono lavoratori in CIGS finalizzata al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, prevista dal comma 22-ter del dlgs 148/2015. Si attendono adesso le istruzioni INPS per consentire ai datori di lavoro di farne uso.
Le assunzioni agevolate prevedono uno sgravio contributivo pari al 50% della cassa integrazione che sarebbe spettata al lavoratore, per un massimo di 12 mesi. Gli sgravi contributivi sono quelli istituiti dalla Manovra 2022 (commi da 243 a 247 della legge 234/2021) e quindi sono previsti per tutto l’anno.
Dopo il 30 giugno, tuttavia, potrebbero essere riviste le soglie massime, in considerazione della scadenza del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.
Per beneficiare della misura alle condizioni previste dalla Manovra (finanziata con 9,5 milioni di euro), secondo i massimali concessi dagli aiuti di Stato Covid, le assunzioni devono essere effettuate entro fine giugno. Per i dettagli, anche sul fronte della compatibilità con il Temporary Framework UE, si attendono le istruzioni operative INPS.
Per quanto riguarda l’incentivo, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio, per accedere allo sgravio INPS, il datore di lavoro non deve avere effettuato nei sei mesi precedenti licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Né può effettuarli nei sei mesi successivi (nel caso, si perde il diritto all’agevolazione e si deve restituire il beneficio già fruito).
Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima dei 12 mesi, un altro datore di lavoro può utilizzare il periodo residuo di agevolazione disponibile.
Per approfondimenti, si consulti la decisione UE del 1° giugno 2022.