Abito in un condominio orizzontale, quindi con villette a schiera. A luglio inizierò i lavori del 110% e volevo sapere se dovevo avere un’autorizzazione da parte del condominio per effettuarli. Io ritengo di no ma vorrei avere un suo parere.
Sono d’accordo con lei, anche in considerazione delle precisazioni contenute nei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
La recente Circolare 23/2022, che fornisce una serie di chiarimenti sull’utilizzo del Superbonus, riunendo in un unico documento tutti gli aspetti interpretativi che in questi anni sono stati oggetto di interpello o domande di chiarimento, spiega che nel caso delle villette a schiera con determinate caratteristiche di indipendenza, non rileva l’appartenenza o meno al condominio. Le:
unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall’esterno.
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Non rileva, invece, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. Prosegue infatti la circolare: «l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative».
Questa interpretazione, prosegue il Fisco, agevola l’applicazione del beneficio fiscale nei casi in cui lo stesso sarebbe stato precluso esclusivamente per questioni diverse da quelle tecniche, «ad esempio perché nell’ambito del condominio è interessato agli interventi il solo condomino titolare dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno». Mi sembra che sia esattamente il suo caso, quindi direi che lei può effettuare gli interventi senza voto dell’assemblea condominiale.
Aggiungo una considerazione: questo vale per l’applicazione del Superbonus a interventi ammessi (climatizzazione, cappotto termico, Sismabonus). Non credo che si possa invece estendere il concetto a modifiche che, per motivi indipendenti dalle regole del Superbonus, debbano coinvolgere il condominio. Se, ad esempio, in seguito ai lavori, lei ridipinge la facciata, o fa altri interventi che ne modificano l’aspetto in violazione di regolamenti condominiali, il discorso cambia. Ma, ripeto, per l’applicazione dell’agevolazione al 110% non serve la delibera condominiale.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz