Pensione commercianti dopo vendita attività?

Risposta di Barbara Weisz

23 Giugno 2022 16:00

Valter chiede:

Posso richiedere la pensione commercianti anche se ho venduto l’attività?

Il diritto alla pensione vera e propria dipende solo dai contributi versati e dall’età anagrafica, dunque il fatto di aver venduto l’attività o meno non rileva. I requisiti per la pensione INPS commercianti sono quelli consueti: 67 anni di età per la pensione di vecchiaia, unitamente ad almeno 20 anni di contributi versati, oppure 42 anni e dieci mesi di contributi versati (un anno in meno per le donne) per la pensione anticipata.

Se lei si riferisce invece alla cosiddetta “pensione commercianti” IndCom, ossia al trattamenti erogato dall’INPS dopo aver cessato l’attività e rottamato la licenza, in attesa di maturare la pensione vera e propria, l’indennizzo richiede la chiusura definitiva di un’attività commerciale con cancellazione licenza e dal Registro Imprese, oltre ad un’età minima di 62 anni di età uomini e 57 anni donne ed almeno 5 anni contribuzione versata nella gestione INPS dei commercianti (il riferimento legislativo è l’articolo 11-ter della legge 128/2019).

Quindi, per riassumere:

  • se lei ha il requisito per la pensione di vecchiaia o anticipata, il fatto che abbia venduto l’attività non rileva, ha diritto all’assegno previdenziale presentando domanda all’INPS;
  • se non non ha ancora maturato un diritto a pensione, nel caso avesse i requisiti sopra indicati, potrebbe presentare all’INPS la domanda di indennizzo commercianti, che è pari a 524,35 euro al mese e spetta fino a quando non si matura il diritto a pensione.

Tenga però presente che la prestazione IndCom richiede comunque sia la cessazione dell’attività (con cancellazione dal Registro delle Imprese o  dal REA) sia la rottamazione della licenza con riconsegna al Comune. Nello specicio, l’esclusione dall’indennizzo commercianti per chi vende l’attività, come nel suo caso, è esplicitamente prevista dalla circolare INPS 77/2019:

«la cessazione deve essere definitiva e riguardare l’intera attività commerciale esercitata. Pertanto, non possono fruire dell’indennizzo coloro che hanno trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l’attività commerciale o hanno trasferito rami aziendali o quote di partecipazioni sociali (a titolo esemplificativo, nei casi di cessione, donazione o concessione in affitto d’azienda)».

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Risposta di Barbara Weisz