Da quest’anno, debuttano in dichiarazione precompilata nuove voci di spesa, come ad esempio i versamenti agli istituti previdenziali effettuati da coloro che hanno utilizzato il riscatto pensione di periodi non coperti da contribuzione: l’INPS ha trasmesso i relativi dati all’Agenzia delle Entrate, ai fini della detrazione del 50%.
=> Precompilata 2022: la Dichiarazione dei Redditi in 6 passi
Da quest’anno si aggiungono quindi alle spese detraibili tra quelle che il Fisco è in grado di inserire nella dichiarazione dei redditi. Vediamole tutte.
Riscatto pensione detraibile in dichiarazione
Il riscatto contributivo (pace contributiva) è previsto dal comma 20 del decreto 4/2019. E’ una misura sperimentale applicata dal 2019 al 2021, che ha permesso di riscattare, in tutto o in parte, fino a un massimo di cinque anni di periodi antecedenti al 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del dl) – non soggetti a obbligo contributivo e non coperti da contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria – compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato, purché il lavoratore non abbia contributi versati prima del 1996 e non sia titolare di pensione.
L’operazione è detraibile al 50%, in cinque rate annuali di pari importo. Nella dichiarazione dei redditi 2022 sono indicate, o bisogna inserire, le spese sostenute nel 2021, oppure le rate di quelle degli anni precedenti. Non si può invece applicare la detrazione fiscale se il riscatto contributivo è stato utilizzato in sostituzione delle retribuzioni premiali, e la spesa è quindi indicata nel punto 581 e/o 601 della Certificazione Unica.
Riscatto laurea e pensione a confronto
Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è una misura diversa dal riscatto di laurea agevolato, che è uno strumento permanente e che quindi non ha scadenza, permettendo di riscattare il periodo del corso di studi a un costo ridotto.
Come si inserisce il riscatto nella precompilata
Coloro che presentano la precompilata, troveranno già indicati i dati relativi alle somme versate nel 2021 a titolo di riscatto contributivo, chi sceglie di presentare la dichiarazione dei redditi tradizionale, dovrà inserirli nella Sezione III C, nel quadro dedicato a oneri e spese, tra le detrazioni e le deduzioni fiscali. Nel modello 730 è il Quadro E (rigo E56), nel modello Redditi PF è il Quadro RP (Rp56).Le altre regole di compilazione:
- colonna 1: codice 1,
- colonna 2: anno in cui è stata sostenuta la spesa,
- colonna 3: importo.
Attenzione: la detrazione spetta anche ai superstiti dell’assicurato o ai suoi parenti e affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l’onere.
Detrazioni e deduzioni in precompilata 2022
Oltre alle spese per il riscatto contributivo, debutta la deduzione dei rimborsi per l’adozione di minori stranieri erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI). Le altre spese deducibili o detraibili che l’Agenzia delle entrate è in grado di inserire nella dichiarazione precompilata sono le stesse già previste negli anni scorsi:
- spese sanitarie e relativi rimborsi,
- spese veterinarie,
- interessi passivi sui mutui in corso,
- premi assicurativi,
- contributi previdenziali e assistenziali,
- contributi versati per lavoratori domestici,
- contributi previdenziali versati all’INPS tramite lo strumento del “Libretto di famiglia”,
- spese universitarie e relativi rimborsi,
- spese funebri,
- contributi versati alla previdenza complementare,
- bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici,
- spese sostenute su parti comuni condominiali, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di risparmio energetico, di sistemazione a verde degli immobili (bonus verde) e per l’arredo degli immobili ristrutturati, aggiornate alle nuove tipologie di interventi e percentuali di detrazione (compreso il Superbonus),
- contributi versati a enti o casse aventi fine assistenziale,
- spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi,
- contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso,
- erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, se comunicate in quanto l’invio è facoltativo;
- spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi se comunicati, in quanto per il 2021 l’invio è facoltativo,
- dati relativi alle tasse scolastiche (per l’iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il rilascio dei diplomi) versate con modello di pagamento F24;
- detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze, di cui all’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
- oneri detraibili sostenuti dal contribuente e riconosciuti dal sostituto, riportati nella Certificazione Unica,
- detrazioni che erano già in dichiarazione lo scorso anno, (per esempio, le spese per ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico).