Integrazioni RdC e Assegno Unico: arretrati da marzo, senza scadenze

di Alessandra Gualtieri

23 Giugno 2022 09:41

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Integrazioni e maggiorazioni Assegno Unico e Reddito di Cittadinanza: arretrati da marzo anche con modello presentato dopo giugno: chiarimenti e procedura.

Ok agli arretrati dell’integrazione Rdc /Assegno Unico ivi incluse le maggiorazioni spettanti, con decorrenza da marzo, indipendentemente dalla data di presentazione del modelloRdc – Com/AU”: lo chiarisce l’INPS sentito il parere del Ministero del Lavoro e comunicato con il nuovo Messaggio INPS n. 2357. La funzione ha infatti il solo scopo di integrare informazioni aggiuntive e non entra nel merito del diritto all’Assegno unico, già costituito in ragione del presupposto normativo, pertanto non trova applicazione la scadenza del 30 giugno prevista negli altri casi di domanda.

La procedura e le regole di compilazione del modello Rdc/Pdc – Com Assegno unico (AU) per i nuclei familiari percettori di Reddito di Cittadinanza e diritto all’Assegno unico e universale sono già state fornite con precedente messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022.

Ricordiamo per utilità chi deve presentarlo, come compilarlo e inviarlo.

Maggiorazioni Assegno Unico con RdC

Il nuovo sussidio è versato in automatico ogni mese sulla Rdc Card. Tuttavia per il riconoscimento dell’ulteriore integrazione spettante per le variazioni non note all’INPS, serve presentare il nuovo modello per aggiornare la propria situazione e ottenere le relative integrazioni RdC/AU e maggiorazioni. Ad esempio per i figli maggiorenni fino a 21 anni, nei casi di genitori entrambi lavoratori o per la compensazione di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 230/2021.

Genitore unico

Il nuovo modello serve anche nel caso in cui il genitore unico titolare di RdC debba richiedere il riconoscimento della restante quota del 50% di Assegno Unico, selezionando una delle opzioni presenti nel modello:

  • decesso dell’altro genitore;
  • allontanamento certificato dell’altro genitore dal nucleo familiare;
  • affido esclusivo del figlio al genitore percettore del Rdc;
  • genitore sconosciuto o straniero senza codice fiscale italiano;
  • esistenza di accordo con l’altro genitore

Diversamente, se l’altro genitore non presente nel nucleo RdC intenda effettuare la richiesta della sua quota quale esercente la responsabilità genitoriale, dovrà inoltrare la domanda di Assegno Unico con le consuete modalità.

=> Assegno Unico con RdC: regole di integrazione e pagamento

Nuclei complessi

Se sono presenti nello stesso ISEE più rapporti di filiazione con genitori differenti (es.: “altra persona che fa parte del nucleo”), bisogna indicare la filiazione laddove non risulti già nota all’INPS.

Neomaggiorenni

Appena i figli minorenni a carico raggiungono la maggiore età, il riconoscimento d’ufficio dell’Assegno Unico si interrompe a partire dal mese successivo. Se però sussistono le condizioni per l’accesso all’integrazione Rdc/AU, sarà necessario trasmettere il modello Rdc – Com AU o integrare un modello precedentemente presentato.

Maggiorazioni

Per il riconoscimento della maggiorazione per la presenza nel nucleo Rdc di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro e di quella  compensativa rispetto ai vecchi ANF, è necessario selezionare le relative opzioni nell’apposita sezione del modello.

=> Assegno Unico figli: guida alle maggiorazioni

Invio modello Rdc – Com AU

Il modello Rdc – Com AU deve essere presentato in modalità telematica attraverso il sito INPS (www.inps.it), dal servizio “Reddito di cittadinanza” (https://serviziweb2.inps.it/AS0207/RedditoCittadinanza) o rivolgendosi agli Istituti di patronato. Possono compilarlo genitori, affidatari (preadottivi o temporanei), e tutori e figli maggiorenni.

Qualora sia necessario modificare e/o rettificare un modello Rdc – Com AU, se ne dovrà presentare uno nuovo.

Decorrenza integrazioni

Il modello Rdc – Com AU può essere presentato a partire dal mese di marzo di ogni anno, nell’anno di competenza. Quindi si deve presentare il modello entro il 28 febbraio 2023 per il riconoscimento di importi riferiti a periodi dal 1° marzo 2022.

Le prime erogazioni dell’integrazione Rdc/AU spettante avverranno dal mese successivo alla presentazione del modello. Pertanto, visto che la mensilità di AU viene riconosciuta il mese dopo ai titolari di RdC, se il modello è presentato il 15 giugno 2022, nel mese di luglio viene riconosciuta la rata di Rdc di giugno, maggiorata dell’integrazione spettante. Il modello Rdc – Com AU produrrà effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno, con il riconoscimento degli arretrati dal mese di marzo .