Nuovi chiarimenti fiscali, forniti in risposta a specifici interpelli, chiariscono l’ambito di applicazione ed i tetti di spesa agevolabili in ambito Superbonus. In particolare, i nuovi indirizzi sono tre e si possono così sintetizzare:
- l’installazione di pannelli solari associata a quella di un ascensore per disabili (abbattimento barriere architettoniche), comporta una riduzione del tetto di spesa agevolabile a 1.600 euro per kW (risposta n. 287/2022);
- i lavori eseguiti dal locatario sulla pertinenza di una società sono agevolabili (risposta n. 288/2022);
- sono confermati i consueti limiti di spesa per il Superbonus (risposta n. 289).
Superbonus, ascensore e Fotovoltaico
- L’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica effettuata come intervento trainato comporta un ammontare complessivo di spesa ammesso a detrazione pari a 48mila euro per singola unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (articolo 119, comma 5).
- Tale limite è ridotto a 1.600 euro per ogni kW nel caso in cui l’installazione dei pannelli sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica “di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Superbonus e affitto di immobile societario
Il locatario di un appartamento e del relativo box pertinenziale, di proprietà di una società di gestione immobiliare (cioè di un soggetto escluso dall’agevolazione), può comunque beneficiare del Superbonus, perché ai fini del Superbonus questo fattore non rileva.
Il conduttore di un’unità immobiliare di proprietà di una società che però sostiene in prima persona spese per interventi di efficienza energetica, con il consenso del proprietario, ha diritto alla detrazione se l’immobile fa parte di un edificio in condominio.
La detrazione è invece esclusa se l’immobile è di categoria A/8 o A/9 oppure se fa parte di un edificio composto da più unità immobiliari interamente di proprietà o in comproprietà di soggetti diversi da quelli ammessi. Inoltre, il beneficio non spetta se il locatario è socio della compagine proprietaria.
Superbonus e tetti si spesa
Per la realizzazione degli interventi antisismici (limite di spesa pari a 96mila euro), quando i lavori sono realizzati su singole unità immobiliari il tetto massimo va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. I lavori ammessi al Sismabonus, tra l’altro, non possono fruire di un autonomo limite di spesa.
In merito alla demolizione e ricostruzione “con ampliamento”, il Superbonus non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam ma tale limitazione non riguarda gli interventi antisismici ammessi al Superbonus. Ne consegue che la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30mila euro per unità immobiliare con esclusione delle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam e al volume non riscaldato delle pertinenze. Per quanto riguarda la sostituzione degli infissi collegata all’efficientamento energetico, ai fini del tetto di spesa rileva la sola situazione finale, dopo la demolizione e ricostruzione.