Più semplice il reintegro sul posto di lavoro per chi è stato licenziato ingiustamente: una nuova sentenza (la n.125/2022) della Corte Costituzionale, limita all’accertamento semplice l’illegittimità del licenziamento economico per assunzioni con contratto precedente al Jobs Act 2015, momento in cui è stato definitivamente abolita la tutela dell’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Se non esistono motivi per licenziare – e l’onere della prova spetta al datore di lavoro – il dipendente deve tornare al suo posto. Non è necessario che il giudice rilevi una insussistenza “manifesta”.
Già la sentenza 59/2021 aveva reso perentorio il dovere di reintegra, mentre il nuovo pronunciamento sgombra il campo da dubbi e cavilli, e soprattutto dalle zone grigie di applicabilità giustificata o meno del licenziamento.
Resta che il fatto che oggi il licenziamento economico è ampiamente giustificato da una nutrita serie di casistiche legate alla riorganizzazione aziendale, motivo per cui non si tratta di un giro di vite rispetto alla normativa corrente nei casi di riduzione del personale, ma di un chiarimento sull’approccio che il giudice deve adottare quando valuta un caso di presunta illegittimità.