Il Decreto Aiuti (Dl 50/2022, in Gazzetta Ufficiale n. 114) è entrato in vigore, attuando nuove disposizioni per contrastare gli effetti della crisi ucraina.
La misura più attesa è il bonus 200 euro per i redditi fino a 35mila euro ma ci sono anche tante altre novità, per famiglie e imprese: dalla proroga del Superbonus villette alle modifiche della quarta cessione del credito, dal bonus 60 euro per l’abbonamento ai mezzi di trasporto ai nuovi contributi per autotrasportatori e PMI direttamente colpite dalla guerra, dagli sgravi per le sale cinema agli incentivi per investimenti in formazione 4.0.
Analizziamo di seguito tutte le più importanti misure nel dettaglio.
- Bonus sociale elettricità e gas
- Bonus energia imprese
- Bonus Autotrasportatori
- Bonus imprese gasivore
- Superbonus villette
- Cessione dei crediti
- Contributi a fondo perduto per imprese danneggiate dalla guerra
- Bonus investimenti
- Bonus formazione 4.0
- Bonus sale cinematografiche
- Cofinanziamenti imprese esportatrici
- Bonus 200 euro dipendenti
- Bonus 200 euro pensionati e altri soggetti
- Bonus 200 euro autonomi
- Bonus trasporti
- Addizionali comunali IRPEF
- Aiuti di Stato
Bonus sociale elettricità e gas
Articolo 1. Esteso al terzo trimestre 2022 il rafforzamento delle agevolazioni sulle tariffe per l’energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, e della compensazione per la fornitura di gas naturale, già riconosciuto per il secondo trimestre dal “decreto Energia” (articolo 3, Dl 17/2022). Sarà l’autorità Arera a rideterminarne l’entità, con delibera entro il 30 giugno.
Il valore Isee cui fare riferimento innalzato a 12mila euro è quello risultante dalle dichiarazioni sostitutive uniche presentate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. Se l’attestazion è ottenuta a pagamento delle utenze già effettuato, le somme versate in più saranno oggetto di automatica compensazione nelle prime bollette successive o di automatico rimborso o compensazione, entro il 31 dicembre 2022.
Bonus energia imprese
Articolo 2. Potenziati i crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas:
- bonus 25% per il gas naturale acquistato dalle imprese diverse da quelle “gasivore”;
- bonus 25% per il gas naturale acquistato dalle imprese “gasivore”;
- bonus 15% per l’energia elettrica acquistata dalle imprese diverse da quelle “energivore” .
Bonus Autotrasportatori
Articolo 3. Istituito un nuovo credito d’imposta del 28% autotrasportatori con sede legale o stabile organizzazione in Italia. Il bonus si applica sulle spese al netto IVA del primo trimestre 2022 per acquisto del gasolio utilizzato in veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore.
Il credito è utilizzabile in compensazione senza ordinari limiti annuali, non concorre alla formazione del reddito (né Irap, deducibilità interessi passivi, spese e componenti negativi di reddito) ed è cumulabile con altre agevolazioni per gli stessi costi purcé il cumulo non superi il costo sostenuto e sempre nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Bonus imprese gasivore
Articolo 4. Ridotto al 10% ma esteso retroattivamente al primo trimestre 2022, il bonus fiscale per le imprese gasivore che hanno subito rincari del bolletta superiori al 30% rispetto allo stesso trimestre 2019.
Superbonus villette
Articolo 14. Proroga al 30 settembre per raggiungere il primo SAL necessario alla fruizione del Superbonus 110%, in riferimento agli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari (villette) effettuati da persone fisiche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. A quella data deve essere stato realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche quelli che non danno diritto alla maxi detrazione.
Cessione dei crediti
Articolo 14. Banche e società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito albo (comprese Sgr, Sim, Sicaf e Sicav) possono effettuare cessioni, anche prima del quarto trasferimento, nei confronti di clienti professionali privati che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo (banche, imprese e organismi di investimento, assicurazioni, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni). Tali soggetti dovranno utilizzare i crediti per i propri versamenti in F24. La novità si applica alle comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.
Contributi a fondo perduto per imprese danneggiate dalla guerra
Articolo 18. Fondo da 130 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese non agricole che, a seguito della crisi internazionale, hanno registrato perdite di fatturato derivanti da contrazione della domanda, interruzione di contratti o progetti e crisi nelle catene di approvvigionamento, ma solo se: negli ultimi due anni hanno realizzato operazioni di vendita di beni o servizi con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia in misura pari almeno al 20% del fatturato totale; nell’ultimo trimestre hanno registrato un rincaro di materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto al 2019 (per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al 2021); nel’ultimo trimestre hanno avuto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019.
L’importo del contributo è calcolato, entro il tetto massimo di 400mila euro per beneficiario, nel rispetto del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”. Si calcola applicando alla differenza dei ricavi medi ultimo trimestre/corrispondente 2019: la percentuale del 60% per i soggetti con ricavi 2019 fino a 5 milioni di euro; del 40% con ricavi 2019 fino a 50 milioni (per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, si fa riferimento ai ricavi 2021). Le istruzioni saranno definite da un decreto del ministro dello Sviluppo economico; se la dotazione finanziaria non risulterà sufficiente a soddisfare tutte le istanze prodotte, il Mise ridurrà il contributo in modo proporzionale.
Bonus investimenti
Articolo 21. Credito d’imposta al 50% per investimenti in beni immateriali connessi a quelli in beni materiali “Industria 4.0” (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, servizi per utilizzo di tali beni mediante soluzioni cloud, per la quota imputabile per competenza) per gli investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro dicembre 2022 il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.
Bonus formazione 4.0
Articolo 22. Credito d’imposta al 70% per piccole imprese e al 50% per medie imprese sulle spese di formazione del personale dipendente in ambito tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. Le attività formative devono essere erogate da soggetti individuati con decreto del ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto Aiuti. I risultati devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo stesso Dm. Diversamente, il credito spetterà in misura ridotta: 40% per piccole imprese, 35% per medie imprese.
Bonus sale cinematografiche
Articolo 23. Il consueto credito d’imposta (articolo 18, legge 220/2016), per il biennio 2022-2023 spetta al 40% sui costi di funzionamento delle sale (decreto interministeriale 15 marzo 2018).
Cofinanziamenti imprese esportatrici
Articolo 29. Cofinanziamento a fondo perduto fino al 40% per imprese esportatrici (articolo 72, comma 1, lettera d, Dl 18/2020), previa approvazione UE e fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite dal Comitato agevolazioni Simest.
Bonus 200 euro dipendenti
Articolo 31. Bonus anti-inflazione di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti indicati nell’articolo 1, comma 121, della legge 234/2021 (la norma che ha riconosciuto per il 2022 ai titolari di reddito imponibile non superiore a 35mila euro, un esonero contributivo di 0,8 punti percentuali), che nel primo quadrimestre 2022 hanno beneficiato del suddetto esonero per almeno una mensilità e non sono titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 32. L’indennità spetta una sola volta e sarà pagata in via automatica con la mensilità di luglio dai datori di lavoro, che compenseranno il credito maturato attraverso la denuncia mensile all’Inps, secondo prossime indicazioni.
=> Bonus 200 euro in vigore: destinatari, tempi e modalità di pagamento
Bonus 200 euro pensionati e altri soggetti
Articolo 32. L’indennità una tantum di 200 euro anche ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici, pensione o assegno sociale, pensione o assegno invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione. Spetta se il reddito Irpef 2021 non supera i 35mila euro lordi, al netto dei contributi ed esclusi trattamenti di fine rapporto, reddito prima casa e arretrati con tassazione separata. Il bonus non rileva ai fini ISEE ed è corrisposto d’ufficio con la mensilità di luglio.
Bonus 200 euro erogato dall’INPS anche a:
- lavoratori domestici con uno o più rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” (va presentata domanda presso i patronati)
- a chi, per il mese di giugno 2022, percepisce l’indennità di disoccupazione Naspi o DisColl
- a chi, nel 2022, percepisce l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021
- a domanda, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti”, iscritti alla Gestione separata dell’Inps, non titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e con reddito 2021 derivante dai quei rapporti non superiore a 35mila euro
- a chi nel 2021 ha beneficiato di una delle indennità previste dai decreti “Sostegni” e “Sostegni-bis”
- a domanda, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e hanno reddito derivante da quei rapporti non superiore a 35mila euro
- a domanda, ai lavoratori iscritti al Fondo spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri e reddito derivante da quei rapporti non superiore a 35mila euro
- a domanda, ai lavoratori autonomi privi di partita Iva, iscritti alla Gestione separata dell’Inps alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel 2021, sono stati titolari di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile
- a domanda, agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva e iscritti alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” alla Gestione separata, con reddito 2021 derivante da tali attività superiore a 5mila euro
- ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, a condizione che nessun componente percepisca alcuna delle una tantum previste da questo stesso articolo e dal precedente 31.
Bonus 200 euro autonomi
Articolo 33. Contributo di 200 euro una tantum anche per autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps o alle altre forme obbligatorie di previdenza e assistenza, con reddito complessivo 2021 non superiore all’importo che sarà fissato da un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del “decreto Aiuti”, con le modalità per il pagamento del bonus. Alla misura sono destinati 500 milioni di euro.
Bonus trasporti
Articolo 35. Voucher fino a 60 euro per le persone fisiche con reddito 2021 fino a 35mila euro, per l’acquisto, entro fine anno, di un abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per servizi di trasporto ferroviario nazionale. Un decreto interministeriale, entro sessanta giorni dovrà stabilire le modalità di presentazione delle domande. Per la spesa non coperta dal bonus si potrà fruire dell’ordinaria detrazione Irpef del 19%.
Addizionali comunali IRPEF
Articolo 43. Possibile incremento della tassazione locale nei Comuni capoluoghi di provincia con disavanzo pro-capite superiore a 500 euro potranno porre in essere tutte o parte delle misure previste dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 572, legge 234/2021), in deroga al limite dello 0,8%, e con istituzione di un’addizionale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale per passeggero. La stessa soluzione è adottabile dai Comuni sede di città metropolitane diversi da quelli indicati nei commi 567 e seguenti della citata legge 234/2021 e dai Comuni capoluoghi di provincia diversi dai precedenti, con debito pro-capite superiore a 1.000 euro.
Aiuti di Stato
Articolo 50. Estesa agli aiuti per la crisi ucraina la deroga per beneficiari di aiuti non rimborsati: possono ricevere nuovi aiuti al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.