Supplenze da Graduatorie GPS e GAE: guida alle nuove sanzioni

di Teresa Barone

19 Maggio 2022 08:30

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Cosa succede in caso di rinuncia o abbandono di una supplenza conferita tramite le Graduatorie GPS e GAE: tutte le sanzioni previste dal MIUR.

Con l’ordinanza del 6 maggio 2022, il Ministero dell’Istruzione ha regolamentato l’aggiornamento delle GPS, le , per iscrizione e inserimento titoli valevoli per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze scolastiche nel biennio 2022/2023 e 2023/2024.

Con la stessa ordinanza, il MIUR ha disciplinato anchele sanzioni in caso di rifiuto della supplenza assegnata, abbandono in corso o mancata presa in servizio.

In caso di assegnazione dell’incarico di supplenza da GAE e GPS, infatti, gli effetti del mancato perfezionamento o della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro sono i seguenti:

  • la rinuncia all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE che dalle GPS, anche in caso di esaurimento o incapienza delle due graduatorie sulla base delle Graduatorie di Istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento;
  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE che delle GPS, ma anche sulla base delle Graduatorie di Istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie;
  • la mancata presentazione dell’istanza costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato, da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Per quanto riguarda il conferimento delle supplenze da Graduatorie d’Istituto (GI), il MIUR precisa ulteriori effetti in caso di rinuncia, abbandono o mancata assunzione in servizio:

  • la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto comune comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno ma solo per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
  • la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma per posto di sostegno implica per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia per il medesimo posto di sostegno sia per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione;
  • la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta a una proposta di contratto, equivale alla rinuncia esplicita;
  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle Graduatorie di Istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. In questo caso, l’aspirante può comunque essere convocato dalle GAE e GPS.