Ho letto su PMI.it che è possibile cumulare i contributi versati come lavoratore dipendente con quelli versati nella gestione separata INPS. A mia precisa domanda rivolta all’INPS, però, ho avuto risposta negativa, la cosa non risulta fattibile. Ho capito male?
Le confermo che è possibile utilizzare il cumulo dei contributi versati nella gestione dipendenti INPS con quelli versati nella gestione separata. Il riferimento è il comma 239 della legge 228/2012 (la Manovra 2013), che ha istituito il cumulo dei contributi previdenziale versati in gestione diverse.
Come funziona il cumulo contributivo?
Lo strumento del cumulo gratuito dei contributi permette di valorizzare i versamenti dislocati in più gestioni (ognuna delle quali effettuerà il calcolo della propria quota di pensione in base alle sue regole), ed è utilizzabile da:
soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Tra l’altro, il cumulo dei contributi versati in diverse gestioni INPS si può utilizzare anche per maturare la pensione retributiva se ci contributi versati prima del 31 dicembre 1995.
La domanda per la pensione in regime di cumulo si presenta comunque all’ente previdenziale dove è stata accreditata l’ultima contribuzione, che si occuperà di cumulare gli altri contributi.
Cumulo periodi coincidenti con la totalizzazione
Il diniego INPS potrebbe essere motivato da una richiesta differente a quella della opzione di cumulo, magari legata alla modalità di calcolo della pensione una volta effettuato la ricongiunzione gratuita dei versamenti oppure alle tempistiche di versamento nelle due differenti gestioni. Per esempio: per il diritto a pensione tramite lo strumento del cumulo gratuito, i periodi contributivi nelle diverse gestioni non essere non coincidenti.
Per i versamenti in diverse gestioni effettuati in periodi coincidenti, in realtà, esiste anche uno specifico strumento, ossia la totalizzazione: in questo caso, i versamenti restano nelle rispettive gestioni ma si sommano tra loro, utilizzati per la misura (cioè per l’ammontare dell’assegno) ma non per il diritto (cioè ai fini del requisito minimo per andare in pensione).
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz