I giornalisti iscritti a INPGI/1 (pensionati o beneficiari di trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione) devono indicare come sostituto d’imposta INPS (codice fiscale 80078750587), nella precompilata 2022 o nel mod. 730/2022 presentato al CAF, anche se la dichiarazione dei redditi viene trasmessa prima del 1° luglio 2022. I contribuenti iscritti a INPGI/2 devono invece continuare ad indicare INPGI come sostituto d’imposta per i conguagli d’imposta.
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Tutto questo perchè – come previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 103-118, legge 30 dicembre 2021, n. 234), dal 1° luglio 2022 le funzioni previdenziali gestite dall’INPGI vengono trasferite all’INPS, che diventa anche il nuovo ente di riferimento per le domande di pensione.
Le novità riguardano dunque gli iscritti all’AGO per invalidità e vecchiaia, superstiti dei dipendenti, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti INPGI. Per gli autonomi (liberi professionisti) in gestione separata INPGI/2 non cambia invece nulla.
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Sempre a decorrere dal 1° luglio 2022, anche i sussidi di disoccupazione e cassa integrazione ai giornalisti sono riconosciuti dall’INPS, pur applicando le regole INPGI fino al 31 dicembre 2023, mentre dal 1° gennaio 2024 si passa a regime con le regole INPS.