Procedura abilitativa semplificata (PAS) per l’installazione di fotovoltaico, semplificazioni determinate tipologie di impianti nelle aree industriali, piano nazionale per l’agrovoltaico: sono le principali novità per il rilancio delle rinnovabili inserite nel decreto Energia (dl 17/2022) come modificato dalla legge di conversione.
Il provvedimento contiene misure di contrasto al caro energia ma anche importanti liberalizzazioni per incentivare le rinnovabili. Vediamo in particolare cosa si prevede sul fotovoltaico.
Procedura abilitativa semplificata
L’articolo 9 va a modificare l’articolo 6 del 28/2011, (attuazione della direttiva europea sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili) estendendo agli impianti fotovoltaici connessi alla rete di alta tensione la procedura semplificata, prima era prevista solo per la media tensione.
La procedura PAS è ora consentita per impianti fotovoltaici di potenza fino a 20MW e relative opere di connessione e infrastrutture, localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale.
Procedura semplificata estesa anche ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee, di potenza fino a 10 MW, agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, e distino non più di tre chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
Infine, PAS anche per gli impianti fotovoltaici flottanti di potenza fino a 10 MW, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche. Fanno eccezione gli impianti installati in bacini d’acqua che si trovano all’interno delle aree di notevole interesse pubblico, delle aree naturali protette e di siti della Rete Natura 2000. E’ previsto un decreto ministeriale (Transizione ecologica, Infrastrutture, Economia) per i criteri di inserimento e integrazione degli impianti sotto il profilo ambientale.
Impianti fotovoltaici con moduli a terra
Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, culturale e paesaggistica sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila).
Impianti rinnovabili in zone industriali
Questa è una disposizione, contenuta nell‘articolo 10-bis, che riguarda gli impianti solari fotovoltaici e termici: l’installazione in aree industriali, anche su strutture di sostegno appositamente realizzate, è prevista in deroga ai piani urbanistici, fino a copertura del 60% dell’area industriale.
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Installazione impianti fotovoltaici sugli edifici
Questi sono interventi che non richiedono più alcun permesso, sono quindi realizzabili in edilizia libera. In pratica, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi. Stesso discorso (niente permessi) se gli impianti sono realizzati su strutture e manufatti fuori terra già esistenti diversi dagli edifici (compresi quelli all’interno dei comprensori sciistici), e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, gli eventuali potenziamenti o adeguamenti. Fanno eccezione le aree o gli immobili di interesse pubblico (in questo caso, ci vogliono autorizzazioni specifiche per l’installazione degli impianti).
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Estensione modello unico semplificato
Il modello unico introdotto dal decreto legislativo 199/2021 viene esteso agli impianti fotovoltaici sul tetto degli edifici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW. Si tratta di una nuova modifica, dopo che era appena stata innalzata da 20 a 50 kW di potenza la possibilità di utilizzare il modello semplificato per gli impianti fotovoltaici. Ora l’articolo 10 della normativa prevede l’ulteriore utilizzo fino a 200 KW.
In realtà, non è chiaro se la misura riguardi solo gli impianti fotovoltaici o anche per altre energie rinnovabili. La formulazione fa riferimento agli impianti realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/2011, che riguarda gli impianti solari fotovoltaici e termici realizzati sugli edifici. Ma il modello unico in realtà si riferisce in genere ai soli impianti fotovoltaici. E il fatto che si parli di estensione agli impianti sopra i 50 kW conferma questa interpretazione.
Agrovoltaico
Previsto un Piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici, da attuare con decreto del ministero della Transizione ecologica, con l’obiettivo di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego. Il Piano dovrà, fra le altre cose, rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli, favorendone la riconversione da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell’energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell’energia necessaria al proprio funzionamento, favorire gli investimenti nel fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo, incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia, favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento, da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas. Tutte i dettagli su obiettivi e linee guida del piano sono inserite nell’articolo 11-bis del decreto.