In base agli ultimi correttivi alla quarta cessione del credito per le detrazioni edilizie, per i crediti comunicati a partire da maggio 2022, il passaggio fra banca e correntista (clienti professionali o banca capogruppo) non deve per forza essere il quarto ma deve comunque essere l’ultimo. Il cessionario/acquirente, pertanto, non può effettuare una successiva cessione.
Quarta cessione del credito: regole dal 1° maggio
La cessione del credito edilizio prevede che la somma corrispondente alla detrazione possa essere ceduta ad altri soggetti, che a loro volta possono utilizzarla come credito d’imposta oppure ricederla. Dal 1° maggio le cessioni del credito per i bonus edilizi sono quattro: la prima è libera; la seconda e la terza possono essere effettuate attraverso banche, assicurazioni, o altri soggetti vigilati; la quarta può essere effettuata dalle banche verso propri correntisti.
=> Calcolo cessione del credito
Esempio di cessione bancaria
- il contribuente sceglie lo sconto in fattura cedendo la detrazione al fornitore;
- il fornitore effettua la prima cessione (lo sconto in fattura non si conteggia) a un’impresa edile;
- la ditta cede il bonus a una banca;
- la banca effettua la terza cessione verso un suo correntista.
Crediti frazionabili per annualità di prima cessione
Come noto, è previsto un meccanismo di tracciabilità quando viene inserita sulla piattaforma la prima cessione: all’operazione viene attribuito un codice, associato adesso alle singole rate annuali, che permette quindi la cessione frazionata per annualità.
L’operazione consente di cedere il credito corrispondente alla detrazione, ottenendo liquidità; il soggetto che ha acquistato il credito potrà utilizzarlo in dichiarazione dei redditi oppure cederlo, ma con regole sopra esposte. Se ad esempio lo ha acquistato da una banca, allora non potrà cederlo ulteriormente.
Regole di cessione credito per data
Con la circolare n. 19/E l’Agenzia delle Entrate ha spiegato tutte le novità in materia di bonus edilizi.
Prime cessioni
- Prime cessioni o sconti comunicati entro il 16 febbraio: i crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque + 2 volte a soggetti “qualificati”.
- Prime cessioni comunicate dal 17 febbraio: i crediti possono essere ceduti 2 volte a soggetti “qualificati”.
- Sconti comunicati dal 17 febbraio: i crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque + 2 volte a soggetti “qualificati”.
Cessioni successive
- Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio: i crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque + 2 volte a soggetti “qualificati”
- Cessione libera comunicata dal 17 febbraio: i crediti possono essere ceduti 2 volte a soggetti “qualificati”.
Vecchi crediti senza sblocco
La nuova procedura si applica alle ristrutturazioni edilizie per le quali la comunicazione della prima cessione del credito sia successiva al primo maggio. Non è quindi possibile ricorrervi per i crediti ceduti al 30 aprile. Questo significa che il blocco dei cantieri resta invariato, perché le imprese di costruzione non avviano i lavori finché non hanno la certezza che potranno poi incassare liquidità dalle banche una volta riversati i crediti acquisiti tramite sconto in fattura.
Superbonus villette 2022
Intanto, resta confermato il Superbonus villette 2022 sui lavori antisismici, di isolamento termico o climatizzazione e su eventuali altri interventi trainati ammessi, a condizione che entro al 30 settembre siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (SAL). Per i condomini e gli edifici fino a quattro unità immobiliari, il Superbonus al 110% è applicabile fino al 2023 (l’aliquota scende poi al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025).