Dal 1° luglio 2022 è confermato per i Forfettari l’obbligo di fatturazione elettronica, esteso dunque alle Partite IVA in regime forfetario con la sola esclusione, fino al 31 dicembre 2023, dei soli contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 25mila euro. Il decreto legge 36/2022, attuativo della misura è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 di sabato 30 aprile 2022.
Fattura elettronica Forfettari: il decreto attuativo
Le disposizioni tributarie sulla Fattura elettronica per Forfettari, in chiave anti-evasione fiscale, sono contenute all’Articolo 18, commi 2 e 3. Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di emettere esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi) è esteso a tutte le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano, ma vi sono compresi anche i dati delle operazioni transfrontaliere, perché alla stessa data entra in vigore l’abolizione dell’Esterometro.
Per chi scatta la fattura elettronica dal 1° luglio 2022
Dal 1° luglio 2022 non è più previsto l’esonero dalla fattura elettronica per:
- contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011),
- contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014),
- soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini IVA delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo fino a 65mila euro.
Esonero e-fattura per micro Partite IVA
Fino al 31 dicembre 2023, potranno continuare a emettere fattura cartacea le piccole Partite IVA che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro. Per questi soggetti, l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio scatterà a partire dal 1° gennaio 2024.
Divieto di fattura elettronica 2022
Per tutto il 2022 resta invece per due categorie di operatori il divieto di emettere fatture elettroniche:
- soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate;
- soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.
Fase transitoria per le sanzioni
Per il terzo trimestre del 2022, ossia da luglio a settembre, le nuove Partite IVA chiamate ad emettere fattura elettronica avranno più tempo rispetto agli ordinari 12 giorni prescritti per la fattura “immediata” (articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972): si potrà caricare sullo SdI la fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per questo periodo cuscinetto, dunque, non scatterà la sanzione amministrativa contro la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile. In questi casi, la multa è:
- di importo compreso tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro,
- di importo tra 250 e 2mila euro se l’irregolarità non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, comma 2, Dlgs 471/1997).
Tutti i dettagli nel decreto in Gazzetta.
Come emettere fattura elettronica
La fattura elettronica è costituito un file generato in formato XML e inviato ai clienti transitando sul Sistema di Interscambio (SdI), che ne effettua i controlli formali. Per la generazione e la trasmissione della e-fattura si possono utilizzare:
- il software gratuito del Fisco: Compilazione Fattura Elettronica,
- la mobile app gratuita del Fisco: Fatturae,
- la procedura telematica gratuita dal portale Fatture e Corrispettivi,
Sul mercato, sono disponibili diversi prodotti specifici, che rispettano le specifiche tecniche richieste ed offrono ulteriori funzionalità e servizi.