Le supplenze scolastiche con orario inferiore a quello previsto dalla cattedra completa devono esse sempre retribuite prendendo in considerazione la data del 31 agosto, se il posto risulta vacante in organico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 12621/22.
La Suprema Corte ha dunque sottolineato in quali situazioni vige il diritto a rivendicare il pagamento della retribuzione per i mesi estivi per i docenti della Scuola che hanno svolto supplenze su spezzoni, vale a dire su un numero di ore insufficiente a integrare una cattedra.
In caso di posto vacante, infatti, il supplente ha diritto a ottenere anche gli stipendi completi di giugno, luglio e agosto.
Il conferimento di supplenza su uno “spezzone” orario, ovverosia su un numero di ore in sé insufficiente ad integrare una cattedra, ha natura di supplenza su organico “di fatto” (art. 4, co. 2, L. 124/1999), se quelle ore non costituivano parte di una cattedra già istituita, mentre ha natura di supplenza su organico “di diritto” (art. 4, co. 1 L. 124/1999), se tali ore facevano parte di una cattedra già costituita come tale in ragione della dotazione organica, anche nelle forme della cattedra a completamento orario.
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In quest’ultimo caso, precisa la Cassazione, sussiste il diritto a ricevere la retribuzione nei limiti delle ore di incarico, quindi fino al termine dell’anno scolastico previsto per il 31 agosto.
L’ANIEF è a disposizione di tutti i docenti che hanno svolto supplenze pagate fino al termine delle lezioni o al massimo al 30 giugno, fornendo supporto per recuperare le mensilità non versate inoltrando un opportuno ricorso.