Con risposta a specifico interpello (il n.217 del 26 aprile 2022), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i termini entro cui un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali deve conservarne copia.
L’interpretazione del Fisco è che il periodo di conservazione di tale documentazione si protragga fino al termine ultimo stabilito per legge ai fini dell’eventuale accertamento sul periodo d’imposta di riferimento.
L’obbligo non riguarda solo le dichiarazioni dei redditi ma anche tutti i documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono all’Agenzia delle Entrate oppure che gestiscono per i loro clienti su incarico o delega. Dunque, si va dai modelli di pagamento F24 alle liquidazioni e dichiarazioni IVA, dalle dichiarazioni d’intento all’esterometro, ecc.
Infine, le Entrate confermano l’assenza di un obbligo, in capo all’intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie.