Approvata la legge di conversione del DL 17/2022 (decreto Bollette ed Energia): dopo l’ok definitivo anche in Senato, manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore della quarta cessione del credito sui bonus edilizi e delle semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici e termici per la produzione di energie rinnovabili, che diventa “ristrutturazione edilizia”.
Vediamo le principali misure per il settore Costruzioni.
Superbonus con quarta cessione del credito
La quarta cessione del credito edilizio riguarderà le comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, con uno schema 1 (libera) + 2 (verso banche, intermediari o assicurazioni) +1 (da banche verso propri correntisti).
In attesa di conferme dal testo del provvedimento in vigore, la quarta cessione è concessa riguarda esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni, a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.
Proroga cessione per aziende e Partite IVA
I soggetti IRES (aziende/imprese) e i titolari di partita IVA tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre, potranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito anche dopo il termine del 29 aprile 2022 (termine ultimo per i privati) ma, comunque entro il 15 ottobre. La deroga si applica soltanto per quest’anno.
Impianti fotovoltaici e termici senza permesso
Il Modello Unico semplificato (già previsto per la comunicazione dell’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici fino a 50 kW) viene esteso agli impianti fotovoltaici e termici di potenza fino a 200 kW, realizzati in edilizia libera. Dunque, non è subordinata all’acquisizione di permessi o autorizzazioni l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sui tetti degli edifici o su strutture e manufatti fuori terra, nonché nelle relative pertinenze.
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Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), invece, per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra di potenza fino a 1 MW. Infine, procedura abilitativa semplificata (PAS) per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici in aree idonee di potenza sino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra e possibilità di rotazione, a meno di 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
Ristrutturazioni anche in aree vincolate
Gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano ripristino di edifici o demolizione e ricostruzione in aree tutelate da vincoli paesaggistici e culturali, diventano semplicemente subordinati a permesso di costruire, in entrambi i casi “ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente” oppure se sono previsti incrementi di volumetria. In pratica, diventa possibile far rientrare questi lavori tra gli interventi di ristrutturazione edilizia con semplice permesso di costruire.
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Caro materiali e compensazione prezzi
L’appaltatore può presentare alla stazione appaltante la richiesta di compensazione dei maggiori costi sostenuti per le materie prime in caso di appalto. Il nuovo prezzario è contenuto nel Decreto MIMS dello scorso 5 aprile. Le nuove regole per la compensazione dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni prevedono che si possano applicare alle quantità dei singoli materiali contabilizzate o annotate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, le variazioni dei relativi prezzi rispetto alla data dell’offerta, nel caso in cui eccedano oltre l’8% se riferite esclusivamente al 2022 o al 10% se riferite a più anni.