Si avvicina l’ultima scadenza per l’esterometro tradizionale, prima della grande svolta prevista a partire dal 1° luglio 2022: le Partite IVA chiamate a questo adempimento devono inviare i dati sulle operazioni del secondo trimestre 2022 con soggetti esteri entro il 31 luglio, che tuttavia slitta al 22 agosto in considerazione della pausa fiscale estiva.
Poi si passa alla stessa infrastruttura su cui transitano le fatture elettroniche, che dal 1° luglio coinvolge anche i contribuenti forfettari con ricavi o compensi oltre i 25mila euro.
Esterometro, tra abolizione a riforma
Si tratterà comunque dell’ultimo invio trimestrale per l’esterometro così come lo conosciamo, che dopo vari slittamenti alla fine “va in pensione”, sostituito dal nuovo (ma già collaudato) sistema SdI per le operazioni transfrontaliere a partire dal 1° luglio 2022.
Con il nuovo esterometro (non c’è obbligo per quelle già accompagnate da fattura elettronica o documentate da bolletta doganale), bisognerà trasmettere le operazioni attive entro 12 giorni e quelle passive entro il 15esimo giorno successivo alla ricezione della fattura (le istruzioni sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2021).
Cosa cambia nell’Esterometro 2022?
L’Esterometro è l’adempimento obbligatorio per i soggetti passivi IVA, tramite cui si comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati sulle operazioni attive e passive con soggetti esteri. Dal 1° luglio 2022, si ricorre alla trasmissione tramite SdI (Sistema di Interscambio), già usato per la fatturazione elettronica, con le medesime regole e scadenze.
Chi è obbligato?
Sono obbligati tutti i soggetti passivi IVA in caso di cessione di beni e prestazioni di servizi verso soggetti all’estero, dal 1° luglio 2022, anche i contribuenti forfettari con ricavi e compensi oltre 25mila euro ed enti no profit e ASD con ricavi tra 25mila e 65mila euro.
Chi è esonerato?
Sono esonerati solo i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione elettronica, come ad esempio i produttori agricoli in regime speciale.
Le scadenze nel nuovo Esterometro
Con il passaggio al sistema SdI si passa da una comunicazione trimestrale ad un trasmissione telematica per singola operazione. Le tempistiche e scadenze sono quelle della fattura elettronica: entro 12 giorni per le operazioni attive; entro 15 giorni dalla ricezione della fattura per quelle passive.
Come si compila la fattura transfrontaliera
Con l’abolizione del vecchio Esterometro ed il passaggio al file fattura e al sistema di invio tramite SdI, i tipi di documento per trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni sulle operazioni con fornitori esteri diventano:
- TD17 per integrazione/autofattura di acquisto servizi dall’estero,
- TD18 per integrazione acquisto di beni intracomunitari,
- TD19 per integrazione/autofattura di acquisto beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.