Il Ministero del Lavoro ha illustrato, con specifica Nota, tutte le novità relative alla cassa integrazione straordinaria per il settore editoria, riassumendo la normativa entrata in vigore da gennaio 2022 con la riforma degli ammortizzatori sociali.
Le misure di sostegno al reddito previste per l’editoria sono due, rispettivamente l’accordo di transizione occupazionale e la CIGS residuale per le aziende che non possono prorogare l’intervento di integrazione salariale, misura valida solo per il biennio 2022-2023. Questi interventi sono a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e di periodici, ma anche di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Confermando la CIGS per il settore editoriale, il Ministero ha specificato che l’intervento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa viene determinata dall’approvazione di un programma di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi aziendale, compresa la cessazione anche in costanza di fallimento e indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Gli interventi di sostegno al reddito, inoltre, possono avere una durata massima non superiore ai 24 mesi anche continuativi.
Entrambi i trattamenti, tuttavia, non consentono il prepensionamento ai poligrafici e ai giornalisti professionisti iscritti all’INPGI dipendenti delle aziende del settore editoriale, nel momento in cui è in corso la fruizione degli strumenti di integrazione.