Ammesso l’utilizzo in compensazione dei bonus energia e gas anche prima del trimestre di riferimento, a condizione che le spese della bolletta elettrica e del gas naturale a cui si riferisce il credito d’imposta spettante siano già state sostenute e tale circostanza sia documentata mediante fattura d’acquisto.
Bonus bollette imprese: credito subito
È la precisazione contenuta in una specifica FAQ pubblicata l’11 aprile 2022 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in riferimento alla proroga dei bonus fino a giugno. La norma non preclude l’utilizzo in compensazione dei bonus in un momento antecedente al trimestre di riferimento, purché siano rispettate le condizioni che danno accesso al credito fiscale.
Bonus energia e gas: quali sono
Si tratta dei crediti d’imposta previsti dai decreti Energia (articolo 15 del Dl n. 4/2022, articoli 4 e 5 del Dl n. 17/2022, articoli 3 e 4 del Dl n. 21/2022) a favore delle imprese, a parziale compensazione dei rincari in bolletta nei primi due trimestri del 2022.
- credito d’imposta a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022;
- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di gas consumato nel II trimestre 2022;
- credito d’imposta a favore delle imprese, in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022 e per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022.
Il parere dell’Agenzia è che le norme che hanno introdotto i contributi straordinari non vietino esplicitamente l’utilizzo in compensazione anche prima che sia concluso il trimestre di riferimento (aprile-giugno), sempre che le spese possano considerarsi sostenute e comprovate da fattura o altro documento di acquisto.