Il Consiglio dei Ministri ha approvato due schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive europee che estendono i diritti sul lavoro in materia di genitorialità e worklife balance (conciliazione vita e lavoro). Le novità più importanti riguardano il congedo parentale (esteso a 11 mesi e indennizzato fino ai 12 anni di vita del bambino) e le tutele in gravidanza per le lavoratrici autonome. Inoltre, viene definito un quadro omogeneo sulle condizioni di lavoro nei paesi Ue.
Gli schemi di decreto dovranno ora passare alle Camere per i necessari pareri e poi tornare in Consiglio dei Ministri per approvazione definitiva. Vediamo cosa prevedono.
Congedo parentale
Nel primo schema di decreto legislativo approvato, si affrontano le tutele in tema di congedo obbligatorio e facoltativo.
Per prima cosa, sale a 11 mesi la durata complessiva del congedo parentale che spetta ai genitori lavoratori dipendenti rispetto agli attuali 10 mesi, che ad oggi diventano 11 solo nel caso in cui il padre prenda almeno tre mesi di congedo. D’ora in poi il periodo totale salirà a 11 mesi in ogni caso e potrà essere ripartito a piacere tra i due genitori o utilizzato interamente da uno solo dei due.
L’indennità diventa pari al 30% dello stipendio per 3 mesi di ciascun genitore (per un totale di 6 mesi), più un altro 30% per altri 3 mesi fruibili in alternativa fra i due genitori. In pratica, il periodo indennizzato del congedo parentale sale a 9 mesi rispetto agli attuali 6.
Non solo: il congedo diventa indennizzabile, nella misura sopra descritta, fino ai 12 anni di vita del bambino. In base alla legislazione attuale, invece, il congedo parentale è indennizzato solo se viene preso nei primi sei anni di vita, oppure nei primi otto a determinate condizioni (reddito individuale del richiedente inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione), mentre dagli 8 ai 12 anni di età del figlio (anche adottivo o in affido) fino ad oggi non spettava indennità. Adesso spetteranno gli importi sopra indicati.
Congedo di maternità e paternità
C’è poi una novità per le lavoratrici autonome, con l’estensione del congedo di maternità anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio. Infine, viene ribadito che diventa definitivo il congedo obbligatorio di dieci giorni per i lavoratori neo-padri (in realtà, era già a regime dal primo gennaio di quest’anno, come previsto dalla manovra economica 2022).
Diritti d’informazione
C’è poi un secondo provvedimento, attuativo della direttiva UE 2019/1152 del 20 giugno 2019, che riguarda l’omogeneità delle condizioni di lavoro a livello europeo, consentendo di adeguare l’ordinamento nazionale a quello comunitario nel settore degli obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro. Si tratta di norme già previste dal nostro ordinamento, per lo più contenute nel dlgs 152/1997.
Ci sono una serie di novità relative agli obblighi informativi per i lavoratori che hanno contratti diversi da quello di lavoro dipendente, con l’eccezione del lavoro autonomo. La norma indica con precisione tutte le informazioni in forma scritta che vanno comunicate con chiarezza quando si instaura il rapporto di lavoro e nei periodi successivi. Ci sono anche novità sulla possibilità di svolgere più lavori e sulle tutele dei lavoratori nel caso di violazione dei diritti.