Tra le novità del testo del decreto legge Covid 24/2022 (“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”), appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ci sono anche quelle per la Scuola.
Dal 1° aprile, i docenti senza vaccino possono tornare in servizio e dunque a ricevere lo stipendio, ma non potranno insegnare fino alla fine dell’anno scolastico. Saranno adibiti ad altre mansioni. Sia che si tratti di fragili senza esenzione per mancata corrispondenza con le patologie ammesse, sia che si tratti di insegnanti no vax.
Resta comunque fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale, come per tutto il personale scolastico e universitario.
la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. I dirigenti scolastici assicurano il rispetto dell’obbligo.
Tuttavia, da aprile in poi decadono le sanzioni previste per inadempienza e, in base a quanto previsto dal nuovo decreto, il personale docente ed educativo potrà essere impiegato dall’istituzione scolastica per attività di supporto, ma non in classe. Il dirigente scolastico dovrà pertanto
utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
Per quanto riguarda l’attività didattica, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, i dirigenti scolastici dovranno provvedere alla:
sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica.
A tale scopo, ricordiamo, sono state prorogate le supplenze Covid.