L’INPS ha concesso una proroga fino al 30 aprile 2022 per adeguarsi alle nuove procedure di invio dei dati necessari per il calcolo ed il pagamento della Cassa Covid (integrazioni salariali CIGO, CIGD e ASO): fino a tale data, possono coesistere i due sistemi, ossia il vecchio modello SR41 ed il nuovo flusso telematico UniEmens -Cig.
Per le richieste di integrazione salariale relative a periodi anteriori o decorrenti dal 1° maggio 2022, i datori di lavoro possono scegliere il flusso UniEmens-Cig o il SR41, che dovrà però essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato se al 1° maggio dovesse risultare già inviata una richiesta di pagamento con tale sistema.
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Restano invece esclusi dal sistema UniEmens-Cig i trattamenti per il settore agricolo, per i quali resta in vigore il modello SR43 semplificato. Escluse anche le richieste di pagamento diretto dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i portuali di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 92/2012, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello SR41 semplificato.