La Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 121) ha previsto un esonero parziale (o,8%) sulla trattenuta dei dipendenti in busta paga per quanto concerne i contributi previdenziali dovuti per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) a carico del lavoratore.
Esonero contributi IVS 2022
Si tratta di una misura temporanea, che si applica per il solo 2022 per i rapporti di lavoro dipendente (con esclusione del lavoro domestico), a condizione che la retribuzione imponibile (calcolata su 13 mensilità) non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato del rateo di tredicesima (quindi, si tratta di dipendenti con RAL annua fino a circa 35mila euro).
La riduzione, nel mese di competenza di dicembre 2022, sarà riconosciura sia sulla retribuzione mensile (se rientra nei parametri di importo massimo) sia sulla tredicesima mensilità (se risulta inferiore a 2.692 euro lordi). In caso di contribuzione a carico del lavoratore pari al 9,19%, lo sconto comporta un versamento dovuto nella misura ridotta del 8,39%.
Applicazione sconto contributivo
L’esonero non figura come aiuto di Stato in quanto fruito da persone fisiche non imprese, pertanto non è sottoposo alle condizioni previste per gli incentivi assunzione e non richiede il possesso del DURC. Sono ammessi tutti i rapporti di lavoro dipendente (anche di apprendistato).
Con la circolare n.43 del 22 marzo, l’INPS fornisce le prime istruzioni per i datori di lavoro e gli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo, spiegando come esporlo nel flusso Uniemens, a partire da quello di competenza per marzo, valorizzando gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.