Il Ministero dell’Economia e delle Finanze conferma la non retroattività dell’esenzione IRAP per le persone fisiche a partire dall’anno di imposta 2022, applicata pertanto a partire dal prossimo anno. Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate può procedere con le attività di riscossione relativamente alle persone fisiche che hanno svolto la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione prima del 2022.
Esonero IRAP: per chi e da quando
Con la risposta a un’interrogazione parlamentare, infatti, il MEF ha sottolineato che l’esclusione dal pagamento IRAP per le persone fisiche, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, ha validità a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022. Solo in riferito ai redditi soggetti ad imposta a partire da tale data, quindi, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti o professioni, non sono più obbligate a versare l’imposta regionale sulle attività produttive.
Le persone fisiche che svolgevano la propria attività senza autonoma organizzazione erano già escluse dal tributo, anche prima del varo della nuova normativa: il presupposto per il pagamento era costituito solo dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata.
Quando resta il contenzioso
La Legge di Bilancio 2022, invece, ha escluso dall’IRAP tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, indipendentemente dalla sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione:
- persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR (comprese imprese familiari e coniugali non gestiti in forma societaria);
- persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR.
La nuova norma evita dunque di dover ricorrere al contenzioso per vedersi riconoscere l’esclusione IRAP ma non produce effetti per il passato. Quindi, coloro che hanno contenziosi in corso dovranno continuare a dimostrare in giudizio l’assenza dell’autonoma organizzazione per essere esclusi dall’assoggettamento ad IRAP.