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Nuovi massimali sui bonus edilizi dal 16 aprile: Decreto Prezzi in Gazzetta

di Alessandra Gualtieri

17 Marzo 2022 11:32

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In Gazzetta Ufficiale il Decreto Prezzi del MiTE con massimali di spesa per materiali e prodotti negli interventi edilizi agevolati dai bonus fiscali.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.63 del 16 marzo) il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica con la definizione dei costi massimi agevolabili, per le diverse tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali in edilizia.

Il cosiddetto Decreto Prezzi, fissa i massimali di spesa per gli interventi legati al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi, sia in caso di fruizione diretta della detrazione IRPEF sia in caso di esercizio dell’opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.

Il decreto definisce i costi massimi ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’art. 119, comma 13, lettera a) e all’art. 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, in base a quanto previsto all’art. 2 (tutti interventi riconducibili alla riqualificazione energetica).

N.B. Per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, i massimali da rispettare sono invece quelli previsti dall’art. 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Per gli interventi soggetti al nuovo prezzario, sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), e per l’asseverazione di congruità.

I nuovi importi (al netto di IVA, oneri professionali e posa in opera) si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sia presentata dopo l’entrata in vigore del decreto, fissata 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque a partire dal 17 aprile. Per gli interventi non presenti nell’allegato A del decreto, invece, per l’asseverazione si continuerà a tenere contro dei massimali calcolati utilizzando i prezziari regionali, i listini delle camere di commercio  o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i massimali di cui all’allegato A del decreto saranno effettuati gli aggiornamenti in base agli esiti del monitoraggio ENEA sull’andamento delle misure agevolative e dei costi di mercato.