La scadenza per l’invio telematico della Certificazione Unica 2022 è fissata per il 16 marzo tuttavia, per intervenire con la correzione di eventuali errori senza incorrere in sanzioni, si hanno a disposizione cinque giorni.
Certificazione Unica con errori
I lavoratori devono controllare la presenza di errori: devono segnalarli al sostituto dimposta e richiedere un nuovo modello corretto ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, che recepisce le indicazioni contenute nella CU. Anche i pensionati (che acccedono alla Certificazione Unica attraverso i servizi INPS online) e i dipendenti pubblici (che trovano la CU sul portale NoiPA) devono prestare attenzione, e in caso di errori contattare tempestivamente i porpri sostituti d’imposta
La data del 21 marzo, quindi, segna il termine ultimo per i sostituti d’imposta che devono correggere il modello CU trasmesso con errori all’Agenzia delle Entrate, procedendo con l’invio sostitutivo o con l’annullamento. Non saranno sanzionati gli invii di modelli CU 2022 sostitutivi o di annullamento inoltrati entro questa data. Il termine si applica anche in caso di scarto dell’intero file o delle singole Certificazioni Uniche, purché siano state inviate entro il termine ordinario: viene presa in considerazione la data della comunicazione che illustra i motivi dello scarto.
Le sanzioni previste
Le possibili sanzioni per le CU omesse o inviate tardivamente sono le seguenti:
- Certificazione Unica omessa, inviata tardivamente o errata: 100 euro per singola certificazione, entro un limite massimo di 50mila euro per anno e sostituto d’imposta;
- Certificazione Unica errata trasmessa entro il 16 marzo, poi corretta e ritrasmessa entro 5 giorni: nessuna sanzione prevista;
- Certificazione Unica errata trasmessa entro il 16 marzo, poi corretta e ritrasmessa entro 60 giorni: 33,33 euro per singola certificazione, limite massimo di 20mila euro per anno e sostituto d’imposta.
Per le Certificazioni Uniche che riguardano esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata, la scadenza resta invece fissata al 31 ottobre (la stessa del 770).
Scadenze 730 per sostituti d’imposta
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2022 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni Mod. 730/2022 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) entro i seguenti termini:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.
Entro lo stesso termine, vanno trasmesse le buste contenenti la scheda per la scelta della destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del 2 per mille IRPEF del (Mod. 730-1).
Per le casistich particolareggiate e le diverse fattispecie, si vedano le istruzioni di compilazione allegate al Modello di Certificazione Unica 2022.