La parità di genere diventa obbligatoria anche nelle liste elettorali dei Comuni sotto i 5mila abitanti: la mancanza di un numero sufficiente di candidature di entrambi i sessi determina l’esclusione della lista dalla competizione elettorale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza 62/2022, confermando l’illegittimità delle norme sul voto negli enti locali nella parte in cui non prevede l’esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti.
Parità di genere nelle liste elettorali
La Suprema Corte ha identificato un vulnus normativo, che non riusciva a garantire la parità di genere pur prevista per legge, nelle elezioni svolte nei Comuni sotto i 5mila abitanti per mancanza della sanzione, e ha ritenuto percorribile la strada di applicare la stessa sanzione prevista nei Comuni più grossi, ovvero l’esclusione dalle elezioni.
La Corte Costituzionale ritiene infatti che l’esclusione delle liste che non rispettino il vincolo costituisca una soluzione costituzionalmente adeguata, prevista dalla stessa normativa sia per il caso delle liste lesive delle quote minime di genere nei Comuni maggiori, sia per quello delle liste con numero inferiore al minimo di candidati negli stessi Comuni con meno di 5mila abitanti.
La sentenza sui piccoli Comuni
Tecnicamente, la sentenza boccia gli articoli 71, comma 3-bis, del Dlgs 267 del 2000 e 30, primo comma, lettere d-bis, e, del Dpr 570/1960, che riguardano la presentazione delle liste elettorali nei Comuni con meno di 5mila abitanti. La motivazione: la presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali comunali costituisce una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive. Si tratta dell’applicazione dell’articolo 51, primo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Nel caso specifico, la disciplina sulla presentazione delle liste elettorali, non sanzionando il mancato equilibrio di genere, non rispetta adeguatamente questo principio ed è quindi illegittima.
Esclusione dalle liste
La soluzione si inserisce nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal Legislatore: non altera il complessivo sistema delle misure di promozione delineato dalla legge n. 215 del 2012, che conserva comunque il carattere di gradualità in ragione della dimensione dei Comuni, e conserva per quelli piccoli il solo obbligo della rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste, limitandosi a garantirne l’effettività con l’introduzione di una sanzione per il caso di sua violazione.
In definitiva, in base a questa nuova sentenza, nelle elezioni comunali il mancato obbligo di rispettare la parità di genere nella formazione delle liste determina sempre l’esclusione della lista dalla campagna elettorale, anche nei comuni sotto i 5mila abitanti (per i quali, fino ad ora, non era prevista la sanzione).