Dal 27 maggio 2022 si aggiunge il nuovo obbligo di contratto edile per l’accesso al Superbonus e alle altre agevolazioni, oltre al cosiddetto DURC di congruità negli appalti privati in edilizia, altrimenti si rischia di perdere le detrazioni fiscali. Vediamo in cosa consistono i due vincoli, le novità in materia e le regole applicative.
Contratto edile per i Bonus Edilizi
Per ottenere il Superbonus e gli altri bonus fiscali connessi a interventi edili, dal 27 maggio 2022 entra in vigore l’obbligo di rivolgersi solo ad imprese che applicano in cantiere con contratti del settore edile tra quelli indicati, per opere d’importo superiore ai 70.000 euro.
Nello specifico, per usufruire dei Bonus Edilizi, il decreto Sostegni-ter (come rivisto dalla legge di conversione) ha introdotto l’obbligo di applicare contratti del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle organizzazioni più rappresentative, da indicarsi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture relative all’esecuzione dei lavori edili. Le imprese dovranno quindi comprovarne l’applicazione in termini di salario, orario, ferie, malattie e formazione.
Le imprese che non si adeguano non potranno prendere in carico lavori con diritto alle agevolazioni fiscali (Superbonus, Ecobonus e Sismabonus) trattandosi di obbloghi vincolanti per interventi di costruzione e manutenzione, risanamento o ristrutturazione, smantellamento e trasformazione edilizia.
DURC per le detrazioni fiscali
Ribattezzato con il termine DURC di congruità, l’adempimento consiste nel rilascio dell’attestazione da parte della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, in relazione al numero minimo di lavoratori impiegati per tipo di lavorazione. La richiesta è in capo all’impresa affidataria o al committente. In caso di mancata congruità, si perdono le detrazioni fiscali per interventi edilizi, come ha di recente confermato la Commissione Nazionale paritetica delle Casse Edili, rispondendo a specifiche FAQ in materia.
=> Congruità Occupazionale Appalti con l'applicativo INPS MoCOA
L’obbligo di DURC di congruità (Dl 76/2020, articolo 8 comma 10-bis) è già previsto dal primo novembre 2021 per ogni cantiere pubblico e per quelli privati in relazione a interventi di importo superiore a 70mila euro, in riferimento all’art. 5, comma 6 del DM n. 143/21:
in mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line.
Da qui, con effetto domino, scatta il congelamento della detrazione, che non è riconosciuta in caso di:
violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.