Nel 2020 siamo decaduti dalla rottamazione per mancato pagamento di alcune rate, ora quelle già pagate sono considerate acconti del debito, ma la restante somma a ruolo può essere nuovamente rateizzata? O dovrà essere gravata da interessi e sanzioni? Nel caso, a partire da quale data: dalla decadenza o dalla cartella originaria?
La decadenza dal piano di rottamazione sostanzialmente comporta la perdita di tutti i benefici che erano previsti dalla definizione agevolata. Quindi, come lei giustamente ipotizza, il Fisco non solo riprende le attività di riscossione sui debiti non saldati, ma riprende a calcolare i relativi interessi. Quindi, se ottenere una nuova rateazione, questa sarà calcolata sul debito iniziale, al quale si applicano le sanzioni e gli interessi sospesi con la rottamazione.
=> Gli interessi di mora sono sempre deducibili
Non mi risulta che il periodo durante il quale era in corso la rottamazione comporti, nel caso di decadenza, una sospensione della maturazione degli interessi. In pratica, direi che questi vengono ricalcolati senza soluzione di continuità, a partire dalla cartella originaria. Il dl 119/2019, articolo 3, comma 13, prevede che:
in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
Il fatto che la rottamazione non produca effetti mi pare significhi che gli interessi si ricalcolino fin da quando erano stati sospesi per effetto della rottamazione.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz