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Criptovalute: obbligo iscrizione al Registro OAM degli operatori in Italia

di Teresa Barone

2 Marzo 2022 12:43

Criptovalute, entro il 18 maggio sarà attivo il registro degli operatori in Italia, obbligatoria l'iscrizione OAM per esercitare: requisiti e scadenze.

Entro il 18 maggio sarà operativo il Registro operatori in criptovalute tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori), con l’apertura di una specifica sezione speciale. Il database conterrà le informazioni sui prestatori di servizi relativi all’uso di valute virtuali e ai servizi di portafogli digitali che operano in Italia.

Registro operatori in criptovalute

Saranno considerati abusivi, gli esercizi dell’attività di operatori che non ne rispetteranno i termini e che ometteranno di effettuare l’iscrizione. Le regole per l’iscrizione sono state fornite con decreto MEF del 13 gennaio 2022. L’iscrizione nella sezione speciale del registro OAM è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Tutti i soggetti già operativi alla data di apertura del Registro OAM avranno 60 giorni di tempo per comunicare la propria operatività in Italia, potendo in questo modo continuare a esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM. I soggetti non ancora operativi alla data di apertura del Registro, invece, sono tenuti a comunicare l’intenzione di esercitare in Italia e attendere la validazione per poter operare legalmente sul territorio nazionale. L’OAM avrà 15 giorni per verificare la regolarità delle comunicazioni ricevute e valutare la documentazione allegata, in modo da approvare o negare l’iscrizione. Il termine dei 15 giorni potrà essere sospeso una sola volta, al massimo per 10 giorni, in caso di comunicazione incompleta o da integrare.

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Trasparenza su operatori e servizi

L’OAM potrà così garantire l’accessibilità al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del Registro dei criptovalute . In particolare, indicando:

  • nome del prestatore di servizi o denominazione sociale e sede legale / della stabile organizzazione in caso di soggetto diverso da persona fisica;
  • tipologia di servizio indirizzo dei punti fisici di operatività (compresi eventuali ATM) e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

Su richiesta, inoltre, l’OAM potrà fornire a tutti i soggetti istituzionali impegnati nella lotta al riciclaggio e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alcune tipologie di informazioni, tra cui i dati identificativi del cliente e i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi.

Come iscriversi al Registro AOM

La comunicazione è effettuata telematicamente, dall’area riservata del portale OAM. L’accesso è consentito previa registrazione.

La comunicazione per le persone fisiche

La comunicazione all’OAM deve contenere:

  • il cognome e il nome;
  • il luogo e la data di nascita;
  • la cittadinanza;
  • il codice fiscale, ove assegnato;
  • gli estremi del documento di identificazione;
  • la residenza anagrafica nonché il domicilio, se diverso dalla residenza;
  • un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
  • l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
  • l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
  • le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività online con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

Comunicazione per i soggetti diversi

La comunicazione deve contenere

  • la denominazione sociale;
  • la natura giuridica del soggetto;
  • il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato;
  • la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa;
  • per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione Europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
  • il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante;
  • un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
  • l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
  • l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
  • le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività online con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.