Certificare lo stato di disoccupazione consente a coloro che hanno perso il lavoro, non hanno mai lavorato o sono inoccupati, di attestare la propria situazione e accedere in questo modo a diversi benefici, come la fruizione dell’assegno di disoccupazione (NASpI) o lo sgravio contributi per le aziende che effettuano assunzione di disoccupati.
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Disoccupato o inoccupato: che differenza c’è?
Dichiarare di essere disoccupati significa affermare che allo stato attuale non si ha un lavoro ma lo si è avuto in passato, e si è immediatamente disponibili al reinserimento lavorativo. Vengono ritenute disoccupate anche le persone che lavorano percependo redditi non superiori a:
- 8.174 euro annui se lavoratori dipendenti;
- 5.500 euro annui se lavoratori autonomi.
I disoccupati di lunga durata sono coloro che hanno perso il posto di lavoro o cessato l’attività di lavoro autonomo e sono alla ricerca di una nuova occupazione con i servizi competenti:
- da più di 12 mesi, in generale;
- da almeno 6 mesi nel caso dei giovani tra i 18 e i 25 anni compiuti o 29 anni compiuti se in possesso di diploma di laurea.
Si definisce invece inoccupato chi non ha mai lavorato, né come lavoratore subordinato, né come lavoratore autonomo. Viene considerato inoccupato di lunga durata chi non ha mai lavorato ed è alla ricerca di un’occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovane.
Viene infine definito inattivo chi non lavora e non sta cercando occupazione.
Stato di disoccupazione: cosa è?
Lo stato occupazionale di una persona fornisce una fotografia della sua posizione ufficialmente riconosciuta nel mercato del lavoro, attestando periodi di inoccupazione, disoccupazione ed l’eventuale sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID).
Stato di disoccupazione: a cosa serve?
Lo stato di disoccupazione serve per vedersi riconosciute, in caso sussistano anche gli altri requisiti di legge richiesti, alcune tutele come:
- indennità di disoccupazione NASpI, DIS COLL e Reddito di Cittadinanza;
- esenzione ticket sanitario;
- assunzioni agevolate;
- candidarsi alle proposte di lavoro promosse dai Centri per l’impiego;
- partecipazione alle selezioni per la Pubblica Amministrazione;
- candidarsi a offerte di lavoro riservate alle categorie protette.
Come si dimostra di essere disoccupati?
Il riconoscimento dello stato di disoccupazione è subordinato all’invio e all’accettazione dell’apposita domanda DID online sul sito ANPAL, corredata dall’accettazione della DID.
Per attestare lo status di inoccupato o disoccupato generalmente è necessario chiedere al Centro per l’Impiego (o all’ANPAL online, o tramite intermediari abilitati) il certificato originale che attesta tale situazione. Tuttavia ai sensi del DPR n. 445/2000, è anche possibile ricorrere all’autocertificazione.
Autocertificazione stato di disoccupazione: ha valore legale?
L’autocertificazione è una semplificazione introdotta da diversi anni in Italia (articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) per velocizzare le procedure di accesso ad atti, documenti e presentazione di domande. L’autocertificazione sostituisce ed ha lo stesso valore dei certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalla Pubblica Amministrazione. Può essere utilizzata da cittadini italiani, dell’Unione Europea e cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno per rilasciare dichiarazioni di natura anagrafica, lavorativa e professionale.
Tra i casi in cui ci si può avvalere dell’autocertificazione, l’articolo 46 del DPR n. 445/2000 cita espressamente la dichiarazione dello stato di disoccupazione. La dichiarazione viene resa sotto la propria personale responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000).
L’autocertificazione valida non solo con gli organi della PA e i privati gestori di pubblici servizi – obbligati ad accettare le autocertificazioni – ma anche con i privati. Le modifiche apportate dall’art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) all’art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) hanno infatti vincolato allo stesso obbligo di accettare le autocertificazione anche i privati.
Alcune modifiche sono state apportate anche all’art. 71, comma 4 del citato DPR, in materia di controlli. Nell’autocertificazione di disoccupazione si deve quindi autorizzare il soggetto privato che riceve il modulo a verificare i dati in esso contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti.