La tassazione IRPEF degli stipendi in busta paga prevede specifiche regole da applicarsi ai fini del trattamento integrativo nel doppio caso di contribuenti in forza presso un datore di lavoro oppure senza sostituto d’imposta (articolo 1, commi da 2 a 8).
Vediamo di seguito come è tassata la retribuzione e quali agevolazioni d’imposta sono previste.
Bonus IRPEF in busta paga: come funziona
La riforma IRPEF è intervenuta sul meccanismo di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente, in parte incamerandola nei nuovi scaglioni e relative aliquote IRPEF. La Legge di Bilancio dello scorso anno, infatti, oltre ad abrogare l’ulteriore detrazione ex articolo 2 del Dl n. 3/2020, ha modificato anche il trattamento integrativo di cui all’articolo 1 dello stesso decreto (cfr.: circolare n. 4/E).
A chi spetta il trattamento integrativo dl/2020?
In pratica, la riforma prevede che, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste per le medesime tipologie reddituali, l’ex Bonus Renzi integrato in busta paga resta soltanto per chi rientra nella prima fascia di reddito, con le seguenti regole:
- fino a 15mila euro di reddito si ha diritto al trattamento integrativo integrale in busta paga (1.200 euro);
- tra 15mila e 28mila euro non spetta più, a meno che il nuovo calcolo non penalizzi il contribuente rispetto allo scenario d’imposta complessivo pre-riforma.
Vuol dire che il trattamento integrativo è comunque riconosciuto in deroga – in questa seconda fascia – anche se non vi è capienza ma soltanto se la somma di determinate detrazioni (carichi di famiglia, reddito da lavoro dipendente e assimilati, interessi passivi su prestiti o mutui, spese sanitarie, bonus edilizi, detrazioni previste da altre disposizioni normative) sia di ammontare superiore all’imposta lorda: in questo caso, il trattamento è riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle detrazioni indicate e l’imposta lorda, ma comunque entro il tetto di 1.200 euro.
Trattamento integrativo: calcolo spettanza e importi
Per capire chi ha diritto al trattamento integrativo “in deroga” va verificata sia la condizione di incapienza sia quella di capienza rispetto alle detrazioni per le stesse tipologie reddituali.
Per quanto riguarda le detrazioni da lavoro dipendente, per la verifica di incapienza è necessario fare riferimento all’insieme delle novità fiscali che impattano sul lavoratore, comprese quelle sull’assegno unico universale.
Carichi di famiglia: detrazioni in busta paga
Le nuove regole sulle detrazioni per carichi di famiglia sono decorrenti dallo scorso 1° marzo. Resta ferma la verifica delle detrazioni effettivamente spettanti al momento del conguaglio di fine anno o della cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento al reddito complessivo riferito all’intero periodo d’imposta.
Detrazioni figli a carico: le regole
- Per i figli a carico fino a 21 anni, continuano a spettare le detrazioni e deduzioni per oneri e spese sostenute;
- per i figli fino a 21 anni anche non a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni in tema di welfare aziendale;
- per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, le detrazioni sono cumulabili con l’assegno unico;
- al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni, può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge se sussistono le condizioni di legge e se più conveniente;
- la detrazione per figli a carico spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età.
Come capire chi ha diritto al bonus IRPEF 100 euro
Per ogni contribuente è necessario prima calcolare l’imposta complessiva applicando tutte le detrazioni che spettano, e solo a quel punto è possibile verificare se e in quale misura si ha anche diritto al trattamento integrativo (da molti chiamato bonus IRPEF in busta paga da 1200 euro, per quanto non sia questa la sua definizione più corretta).
=> Calcolo stipendio netto in busta paga
Il trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del Dl n. 3/2020 (ex Bonus Renzi, integrato dal trattamento IRPEF fino a 100 euro mensili) è riconosciuto in busta paga dai datori di lavoro in via automatica, ossia senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti (ossia i soggetti per i quali operano in veste di sostituto d’imposta).
Cosa deve fare il datore di lavoro?
Il sostituto d’imposta ripartisce gli importi spettanti verificandone poi in sede di conguaglio la relativa spettanza. Ma come fare per sapere se il sostituito ha ancora diritto al bonus in busta paga? Ebbene, in base alle istruzioni fornite:
- i sostituti d’imposta determinano la spettanza e calcolano l’importo del trattamento integrativo IRPEF in base ai dati già a loro disposizione, oltre a quelli di cui entrano in possesso anche tramite comunicazioni da parte dei sostituiti (dipendenti, ecc.);
- i contribuenti senza sostituto d’imposta diretto (ad esempio i disoccupati) le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto diverso, invece, potranno richiedere il trattamento integrativo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento (in relazione a periodi decorrenti dal primo gennaio 2022) secondo le modalità che saranno indicate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi (730/2023 ecc.).