Il Super Sismabonus al 110% non è stato proroga con le stesse scadenze delle altre agevolazioni edilizie dalla Legge di Bilancio, di conseguenza è applicabile solo fino al 30 giugno 2022 per acquisto casa dal costruttore e solo fino al 31 dicembre 2022 per propri interventi. La precisazione è stata fornita dal Ministero dell’Economia in un question time alla Camera, chiarendo una serie di dubbi interpretativi sulla proroga dei bonus edilizi, che contiene una lunga serie di casistiche.
=> Sismabonus 110%: cumulo con il contributo statale
Sismabonus vs. Super Sismabous
Il Sismabonus acquisti è regolato dal comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 63/2013 e consiste in una detrazione del 75% o 85% sul prezzo di acquisto della singola unità immobiliare antisismica (entro un massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità acquistata) nei comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3. Il beneficio scatta a patto che l’intervento di demolizione e ricostruzione di un intero edificio effettuato dall’impresa di costruzione o ristrutturazione venditrice produca, rispettivamente, il passaggio a una classe di rischio inferiore oppure a due classi di rischio inferiori.
Il decreto Rilancio, dl 34/2022,ha poi aumentato la detrazione al 110% per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022 (Super Sismabonus acquisti).
Sismabonus: due casi, due scadenze
- Se un contribuente effettua lavori su unità monofamiliare gode del Super-Sismabonus a 110% fino al 31 dicembre 2022, purché raggiunga il primo stato di avanzamento lavori (SAL) entro il 30 giugno 2022.
- Di contro, per acquisto casa oggetto di interventi da parte dell’impresa di costruzione non si fruisce della proroga a fine anno e si può utilizzare il Super-Sismabonus acquisti fino al 30 giugno 2022. Entro questa data, di conseguenza, deve essere stato fatto il rogito.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a istanza d’interpello n. 57 del 31 gennaio 2022, ha precisato che l’aliquota del 110% si applica alle spese sostenute nel lasso temporale di vigenza del Superbonus per interventi su immobili ammessi a tale agevolazione. Quindi:
affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022.
Né trovano applicazione le proroghe di cui alle lettere e, f del comma 28 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022, che hanno esteso l’applicazione delle norme sul Superbonus, salvo per le unità immobiliari unifamiliari, al 31 dicembre 2025.