L’INPS ha illustrato le regole in caso di eccedenza di versamenti per i contribuenti iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti che hanno beneficiato nel 2021 dell’esonero contributivo concesso come agevolazione anti Covid (articolo 1, commi da 20 a 22-bis, legge 178/2020). A seconda della situazione, si attuano differenti regole di compensazione.
Esonero contributi INPS
- Le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate con scadenza entro il 31 dicembre, vengono utilizzate in automatico a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza presentazione di modelli F24 o domande di compensazione.
- In caso di ulteriori eccedenze rispetto alla capienza 2021, è necessario presentare domanda di compensazione con la contribuzione da versare per le scadenze future.
Domanda di rimborso e/o compensazione
Ulteriori chiarimenti del caso erano già stati forniti con il messaggio n. 4620 del 23 dicembre 2021, ed ora ulteriormente chiariti con quello n.688 dell’ 11 febbraio 2022, con il quale è fornito anche il modello di domanda per il rimborso e/o compensazione. Nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, a tal fine è stata rilasciata la nuova versione del modello, accessibile attraverso il seguente percorso: “Domande Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”.
Tale modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l’esonero parziale dei contributi previdenziali, per la richiesta di compensazione per ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021.
Sono considerate comunque valide anche le domande già presentate tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” purché contengano nell’oggetto la dicitura con il riferimento normativo del caso: “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione”.