Sono arrivati ieri con la circolare numero 27/2008 i chiarimenti della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva – congiuntamente con la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro – in relazione ai numerosi dubbi interpretativi in materia di apprendistato professionalizzante.
Il Ministero del Lavoro ha quindi stabilito che, nel caso in cui le Regioni non offrano una sufficiente offerta formativa, il datore di lavoro continua a godere di tutte le agevolazioni contributive per l’apprendista previste.
I chiarimenti fanno riferimento alle recenti modifiche introdotte dall’articolo 23 del decreto legge 112/2008 la quale prevede che, per avviare il rapporto di apprendistato, siano ammessi i contratti stabiliti ai sensi dell’articolo 49, comma 5-bis o 5-ter del Dlgs 276/2003 – nelle Regioni in cui non è presente una regolamentazione regionale – o ai sensi della legge 196/97 – sempre valida.
Se la propria Regione possiede una regolamentazione a riguardo si può scegliere di seguirla o di stabilire il contratto sulla base di quanto disposto dai contratti collettivi di qualsiasi livello ai sensi del nuovo comma 5-ter .
Il contratto di apprendistato può essere avviato anche da parte di società consortili con durata inferire a quella specificata nel contratto per la qualificazione dell’apprendista.
Relativamente ai profili retributivi, la circolare n°27 chiarisce che, in base al principio di gradualità stabilito dall’articolo 13, comma 1 della legge 25/55, è possibile combinare il sistema della percentualizzazione con il livello di sotto-inquadramento garantito dall’articolo 53, comma 1 del sopracitato decreto legislativo 276/03, da usare sia come livello finale che come livello iniziale della progressione percentuale.
Nella circolare viene inoltre precisato che oltre ad essere stato eliminato il vincolo della durata minima di due anni, non ve ne sono stati introdotti altri. Pertanto il rapporto di apprendistato può essere trasformato in qualunque momento in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Dal momento in qui l’azienda procede alla trasformazione, ha diritto ai benefici contributivi ancora per un anno. a partire dalla data di trasformazione. Rigidi controlli verranno messi in atto dal ministero, per evitare eventuali condotte fraudolente.
Si ricorda infine che restano valide le rimanenti norme della legge 25/1955 compatibili con il nuovo quadro giuridico dell’apprendistato professionalizzante.