Con la Circolare n.23 del 9 febbraio 2022, l’INPS pubblica le regole attuative dell’Assegno unico e universale per i figli a carico, erogato ai beneficiari a partire dal mese di marzo. Il provvedimento ripercorre l’intera disciplina, chiarisce ad esempio le modalità di richiesta e liquidazione del sussidio da parte di genitori o figli maggiorenni beneficiari, specifica le misure abolite e/o sostituite dall’Assegno unico, notifica la revoca delle detrazioni finora applicate in qualità di sostituto d’imposta e chiarisce i termini di domanda per quelle che dal 1° aprile sono ancora spettanti.
- Applicazione Assegno unico
- Requisiti di accesso
- Determinazione importi
- Maggiorazioni
- Domanda di prestazione
- Figli maggiorenni
- Decorrenza assegno
- Modalità di riscossione
- Criterio ISEE applicato
- Calcolo rata mensile
- Anomalie ISEE
- Compatibilità tra prestazioni
- Misure abrogate
- Adempimenti sostituto d’imposta
Vediamo, in estrema sintesi, le informazioni di dettaglio riportate nella Circolare.
Applicazione Assegno unico
L’assegno è erogato dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa. Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età.
Requisiti di accesso
Il richiedente, per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno.
Determinazione importi
L’importo mensile della prestazione è determinato in base al numero di figli e all’ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, anche se il genitore richiedente non dovesse farne parte (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). Non è previsto il requisito della convivenza per la presentazione della domanda.
- Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente.
- Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, e si riduce gradualmente.
=> Calcolo Assegno unico figli
Maggiorazioni
Le situazioni particolari di seguito elencate, comportano la possibilità anche di cumulare più maggiorazioni.
- Figli successivi al secondo
- Figli con disabilità
- Maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni
- Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro
- Nuclei familiari con 4 o più figli
- Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro
Domanda di prestazione
La domanda di Assegno si presenta a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di febbraio dell’anno successivo, attraverso i seguenti canali:
- portale web dell’Istituto;
- Contact Center Integrato;
- Istituti di Patronato.
Chi presenta la domanda
- La domanda può essere presentata da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall’affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato.
- Per i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza non è necessaria alcuna domanda: l’accredito avviene d’ufficio.
- Per le famiglie in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.
=> Assegno Unico Figli: guida ai casi particolari
Figli maggiorenni
I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno unico e universale in sostituzione dei genitori o direttamente se sono orfani di entrambi. La domanda presentata da parte di un figlio maggiorenne sostituisce quella eventualmente già presentata per tale figlio dal genitore richiedente. Per poter presentare la domanda, i figli maggiorenni devono essere a carico IRPEF dei genitori e facenti parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi. Fanno parte del nucleo dei genitori i figli maggiorenni esclusivamente quando di età inferiore a 26 anni, a carico ai fini IRPEF dei genitori stessi, non coniugati e senza figli.
=> Assegno Unico figli, quando viene pagato: calendario e scadenze
Decorrenza assegno
Per le domande presentate entro il 30 giugno, l’assegno è riconosciuto dal precedente mese di marzo. Per le domande presentate dal 1° luglio, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda. In tutti i casi, l’INPS liquida il sussidio entro 60 giorni dalla domanda (entro la fine del mese successivo a quello di spettanza).
Modalità di riscossione
L’Assegno unico viene erogato dall’INPS su strumento intestato/cointestato al beneficiario della prestazione, attraverso le seguenti modalità: accredito su conto bancario o postale; carta di credito o debito dotata di IBAN; libretto di risparmio con IBAN; in contanti allo sportello postale; su RdC card.
Principali casistiche
- liquidazione 100% al richiedente (nel caso di affidamento esclusivo, la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario);
- liquidazione 50% al richiedente e 50% all’altro genitore (strumenti intestati/cointestati a ognuno dei genitori);
- liquidazione a tutore o affidatario (strumento intestato/cointestato a uno dei tutori o affidatari);
- liquidazione al figlio maggiorenne (strumento intestato/cointestato al figlio).
Criterio ISEE applicato
L’assegno viene attribuito sulla base dell’ISEE del nucleo familiare di cui fa parte il figlio beneficiario ma è riconosciuto anche in assenza di ISEE, in questo caso con attribuzione degli importi minimi. In presenza di figli minorenni si terrà conto dell’indicatore ISEE minorenni e ISEE minorenni corrente, per i figli maggiorenni dell’ISEE ordinario e ISEE ordinario corrente.
Calcolo rata mensile
L’importo mensile spettante è determinato in base all’ISEE al momento della domanda. L’importo è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio di gennaio e febbraio successivo, in cui si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.
Anomalie ISEE
La domanda di Assegno unico è liquidata sulla base dell’ISEE, ancorché recante omissioni/difformità, tuttavia entro fine anno l’utente sarà avvisato e invitato a regolarizzare la propria posizione; diversamente l’INPS procederà al recupero dell’importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.
Compatibilità tra prestazioni
L’assegno unico è compatibile con altre misure a favore dei figli a carico erogate da Regioni, Province autonome ed Enti locali. Con successivo messaggio saranno fornite le indicazioni per l’integrazione con il Reddito di cittadinanza.
Misure abrogate
In conseguenza dell’introduzione dall’Assegno unico e universale, quasi tutte le misure per la genitorialità sono abrogate mentre in alcuni casi altre sono prorogate, ma solo in via transitoria.
Dal 1° gennaio 2022
- Premio alla nascita o per l’adozione/affidamento del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Le domande potranno essere acquisite per i nati fino al 28 febbraio 2022, per l’evento “compimento del 7° mese di gravidanza” se concluso entro il 31 dicembre 2021 (lo stesso requisito è richiesto anche in caso di interruzione di gravidanza nell’ultimo bimestre) e per adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021.
- Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016): abrogate le misure.
- Assegno di natalità (bonus bebè): ammesse le domande riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell’anno 2021.
- Assegno temporaneo per figli minori e maggiorazioni ANF: prorogate per i soli mesi di gennaio e febbraio 2022.
- Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori: corrisposte le mensilità di gennaio e febbraio 2022, la misura cessa a partire dalla mensilità di marzo.
Dal 1° marzo 2022
- Nuclei familiari con figli e orfanili: cessano di essere riconosciute le prestazioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
- Le attuali detrazioni fiscali si applicano sino al 28 febbraio 2022, dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni.
Per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, gli interessati dovranno presentare una nuova domanda di detrazioni.
Adempimenti sostituto d’imposta
Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni e sono abrogate tutte le relative maggiorazioni e integrazioni. Pertanto, in qualità di sostituto di imposta, l’INPS revoca d’ufficio, nei confronti dei propri sostituiti, ivi compreso il personale dipendente, tali detrazioni d eventuali maggiorazioni, mentre continuerà a riconoscerle per i figli di età pari o superiore a 21 anni.
- Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono cumulabili con l’assegno unico e universale eventualmente percepito.
- I sostituiti interessati, per ottenere la detrazione per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazioni.
N.B. Le detrazioni sono rapportate al mese e competono da quello in cui si sono verificate (fino a quello in cui sono cessate le condizioni); si considerano a carico i familiari che percepiscono un reddito complessivo annuo lordo non superiore a 2.840,51 euro, limite elevato a 4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni.