Dal 1° gennaio 2022, il calcolo delle rate del Reddito di Cittadinanza si allinea a quello degli altri trattamenti assistenziali attualmente percepiti. La determinazione dell’importo mensile del sussidio viene infatti riparametrata in base all’intero reddito familiare effettivo, secondo i dati rilevanti ai fini ISEE e ricavati dalla somma aggiornata dei redditi e dei trattamenti esenti da imposizione IRPEF percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare.
Il punto è che il reddito familiare non sempre coincide con quanto è presente in ISEE, poiché i trattamenti assistenziali presenti nella DSU sono quelli che il beneficiario sta percependo nell’anno in corso. E dal momento che per gli importi considerati ai fini del RdC si conteggiano quelli del secondo anno antecedente la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), a decorrere dalla rata di RdC di gennaio si procede all’allineamento con l’effettivo reddito derivante in corso d’anno dalle prestazioni sociali adesso aggiornate.
In pratica, si includono nel calcolo anche altre tipologie di trattamenti fino ad oggi non aggiornate ai fini della determinazione del reddito per l’erogazione del Reddito di Cittadinanza, comprese le maggiorazioni sociali. A titolo di esempio, tra i trattamenti assistenziali che rientrano nel computo rientrano: assegni al nucleo familiare/assegni familiari, assegni familiari dei Comuni ai nuclei numerosi, assegno sociale / pensione sociale, carta acquisti ecc.
Di contro, il RdC non viene considerato mai come reddito utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni assistenziali.