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Importo RdC ridotto con trattamenti INPS in corso

di Alessandra Gualtieri

4 Febbraio 2022 11:00

Rilevanza ai fini del Reddito e della Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc) dei trattamenti assistenziali in corso di godimento: regole e indicazioni INPS.

Dalla mensilità di gennaio 2022, potrebbero subire una variazione dell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc normalmente percepita o addirittura potrebbe scattare la decadenza dal beneficio se risultino superate le soglie di reddito previste, che per gli aspiranti percettori del Reddito di Cittadinanza potrebbe invece costituire motivo di reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria.

Verifiche di reddito ai fini RdC

Il dettaglio della rata in pagamento potrà essere visualizzato nell’apposito servizio di consultazione della domanda presente nella sezione MyINPS del portale web dell’Istituto di previdenza, con proprie credenziali. Ai fini della verifica del reddito familiare per l’erogazione di Rdc/Pdc, rilevano anche i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare nell’anno in corso:

  1. maggiorazioni assegno sociale;
  2. maggiorazione aumento pensione sociale;
  3. maggiorazione sociale;
  4. importo aggiuntivo per le pensioni integrate al minimo;
  5. quattordicesima.

A decorrere dall’erogazione della rata di gennaio, inoltre, sono presi in considerazione tutti i trattamenti assistenziali esenti inclusi nella determinazione del reddito familiare, compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione di quelli senza prova dei mezzi. I trattamenti esenti rilevanti ai fini ISEE vengono sostituiti da quelli che risultano come in corso di godimento negli archivi INPS. Tutti i chiarimenti sono forniti con il Messaggio INPS n.548 del 3 febbraio 2022.