Anche il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha diritto alla pensione ai superstiti (cfr. Cass. n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019): l’INPS recepisce il parere del Ministero del Lavoro a seguito di questo nuovo orientamento della Cassazione e fornisce tutte le istruzioni del caso: domande nuove o già presentate e respinte; ricostituzione o revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti.
Destinatari
Il coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti – è equiparato al coniuge superstite e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti. Ai fini del riconoscimento, l’INPS rinvia alla Circolare n. 185 del 2015, paragrafo 2.1, ad eccezione di quanto specificato per il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione che abbia anche sentenza passata in giudicato.
Domande
Le domande di pensione ai superstiti pendenti o presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della nuova circolare applicativa (1° febbraio 2022), saranno definite in base ai nuovi criteri di valutazione dei requisiti. Le domande respinte saranno invece riesaminate (si applicano le disposizioni ordinarie in materia di decadenza e prescrizione), purché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
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Ricostituzione o revoca pensioni
Se la pensione era stata liquidata in favore di un’altra categoria di aventi diritto (ad esempio i figli) o in caso di incompatibilità (ad esempio fratelli, sorelle e genitori), il riconoscimento del diritto al superstite separato comporta la ricostituzione o la revoca di quella già liquidata, con decorrenza originaria, senza tuttavia procedere al recupero delle somme corrisposte. che il Comitato possa prendere atto dell’eventuale cessazione della materia del contendere.