Online le istruzioni INPS per le domande di riesame per le istanze ALAS respinte. Si tratta della nuova indennità di disoccupazione per autonomi dello Spettacolo erogata dall’INPS (ALAS): per fruire della prestazione, gli aventi diritto devono presentare domanda online tramite il servizio web “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)” – entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (ma per la prima applicazione, il riferimento è la data di pubblicazione della Circolare attuativa del 14 gennaio 2022).
Tramite i dettagli della domanda è possibile visualizzare i dati trasmessi, accedere ai motivi di reiezione, monitorare lo stato di lavorazione della domanda di riesame e quello dei pagamenti.
Indennità per autonomi dello Spettacolo
Il decreto Sostegni bis (Articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) ha introdotto una specifica indennità di disoccupazione (ALAS) per i lavoratori autonomi dello spettacolo che restano senza lavoro dal 1° gennaio 2022 in poi, nel caso in cui:
- prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli;
- prestano a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi del punto precedente;
- sono esercenti attività musicali.
Requisiti di accesso ALAS
L’indennità ALAS è riconosciuta ai lavoratori, come individuati al precedente paragrafo che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
- non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
- avere maturato, dal 1° gennaio dell’anno precedente fino alla data della domanda, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo spettacolo;
- avere un reddito relativo all’anno precedente non superiore a 35.000 euro.
Durata e importo indennità ALAS
L’indennità ALAS è corrisposta mensilmente per un massimo di 6 mensilità, per un numero di giornate pari alla metà di quelle versate o accreditate al Fondo pensionistico nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del contratto. L’importo percepito è rapportato ai contributi versati nel biennio precedente (rilevano anche i periodi di maternità e paternità obbligatori), nella misura del 75% ma con importo massimo pari a 1.335,40 euro.
Domanda di disoccupazioni ALAS
La circolare 8/2021 riporta tutti i requisiti di accesso e indica la base di calcolo, l’importo e la durata del sussidio di disoccupazione, oltre a chiarire i termini di decorrenza e le ipotesi di decadenza, i casi di incompatibilità o incumulabilità, nonché le modalità per presentare eventuali ricorsi amministrativi in caso di rigetto della domanda.
Versamento dei contributi
I datori di lavoro/committenti sono tenuti a versare la contribuzione per il finanziamento dell’indennità, pari al 2% del compenso lordo giornaliero. I lavoratori esercenti attività musicali, provvedono in prima persona e, per quelli con codice qualifica 500 ed inquadramento automatizzato con c.s.c. 7.07.11 (Ateco 90.01.09 – Altre rappresentazioni artistiche) è possibile inviare le denunce online Uniemens (con percorso semplificato) ed effettuare il versamento con F24. Le istruzioni sono fornite con Messaggio INPS 2260 del 30 maggio 2022.