Lavoro autonomo occasionale: scadenze e istruzioni per i nuovi adempimenti

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 13 Gennaio 2022
Aggiornato 27 Marzo 2022 08:13

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Comunicazione preventiva lavoro occasionale: istruzioni, scadenze e regole per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione a carico del committente.

Il DL 146/2021 ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro  (INL) l’inizio dell’attività per i lavoratori autonomi occasionali di cui si apprestano ad essere committenti (analogamente a quanto già avviene per il lavoro intermittente), in relazione alla realizzazione di un’opera o alla prestazione di un servizio senza vincolo di subordinazione da parte del prestatore senza Partita IVA. Le istruzioni per la procedura sono state fornite con Nota 29/2022. Vediamo cosa prevede.

Il nuovo obbligo

Si tratta del nuovo adempimento previsto dal decreto fisco-lavoro collegato alla legge di Bilancio 2022, che introduce nuove misure finalizzate a rafforzare la sicurezza negli ambienti di lavoro ed a contrastare le irregolarità contrattuali. Il nuovo obbligo di comunicazione interessa i committenti che operano in qualità di imprenditori per i lavoratori autonomi occasionali, inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 del Codice Civile.

Rapporti di lavoro esclusi

  • collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate già oggetto di comunicazione;
  • rapporti instaurati ai sensi dell’art. 54-bis del DL 50/2017 (conv. dalla L. 96/2017);
  • professioni intellettuali e attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
  • rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR (soggetti a specifici  obblighi di comunicazione entro il ventesimo giorno del mese successivo).

La nuova comunicazione

Il committente, deve effettuare la comunicazione preventiva secondo le modalità di cui all’articolo 15, comma 3 del decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015 in materia di lavoro intermittente: online dal sito servizi.lavoro.gov.it; per posta elettronica certificata (PEC) utilizzando l’apposito modello (UNI-intermittente); via SMS oppure tramite App; per fax in caso di problemi tecnici/informatici. A tal fine il Ministero del Lavoro sta effettuando l’aggiornamento degli applicativi.

Fase transitoria

Finchè non saranno aggiornati i sistemi ufficiali, la comunicazione andrà effettuata con invio email all’specifico indirizzo di posta elettronica indicato per ciascun Ispettorato territoriale (elenco allegato alla Nota), indicando:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • descrizione dell’attività;
  • data di inizio prestazione e fine della prestazione (se non si conclude, va inviata una nuova comunicazione)
  • importo del compenso pattuito.

Scadenze di notifica avvio attività

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo o ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022: in questi casi, la scadenza è quella del 18 gennaio 2022. Per gli incarichi conferiti successivamente, la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, come risultante dalla lettera di incarico.

N.B. Una comunicazione già trasmessa può essere annullata o modificata prima dell’inizio dell’attività. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio o il luogo di svolgimento non costituiscono omissione della comunicazione.

Sanzioni per inadempienti

In caso di mancata comunicazione, scatta per il committente una sanzione che va da 500 a 2.500 euro. Inoltre, con la modifica del comma 1, art.14 TU Sicurezza e Salute sul lavoro, è prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di accertamento INL da cui emerga che il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato come autonomo occasionale in assenza delle condizioni di legge e senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.